Art. 4 
 
         Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente 
              della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
 
  1. L'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 2002, n. 65, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. - 1. Per i lavori del Comitato possono essere  presentati,
indifferentemente, documenti in lingua italiana o  slovena  alla  cui
traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri  da  parte
del  Comitato,  nei  limiti  della  dotazione  finanziaria   di   cui
all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali
che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.