Art. 5 Introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - 1. Il Comitato puo' articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo. 2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.».
Note all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.