Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 4.219 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti  dalle
spese di missione  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno  2018,
e dalle  rimanenti  spese,  pari  a  4.900  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.