Art. 2
Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi
1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22,
comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
nella misura e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2:
- Per l'articolo 22, comma 12-ter del decreto
legislativo 25 luglio1998, n. 286, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16
luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.