Art. 2 Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi 1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 22, comma 12-ter del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.