Art. 2 
 
        Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi 
 
  1. La sanzione amministrativa accessoria di  cui  all'articolo  22,
comma 12-ter, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e'
versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del  capo  XIV  dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   della   sanzione
amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma  12-ter,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  affluiscono  all'entrata
del bilancio dello Stato,  per  essere  successivamente  riassegnati,
nella misura e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  l'articolo  22,  comma   12-ter   del   decreto
          legislativo 25 luglio1998, n. 286, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo  16
          luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.