Art. 13 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. E' avviato un periodo di sperimentazione dal  1°  aprile  al  31
agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con
apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita'  da  diporto
di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN. 
  2. Le operazioni di popolamento della  «Sezione  dati  RID  e  RND»
dell'ATCN, previste  dall'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  sono
completate entro il 1° gennaio 2021. 
  3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2,
le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC
provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i  dati  contenuti  nei
registri di iscrizione cartacei  relativi  alle  unita'  da  diporto,
immatricolate  entro  il  31  agosto  2019,  nel  caso  in  cui   gli
interessati  richiedano  il  rilascio  di  uno   dei   documenti   di
navigazione di cui all'articolo 5,  comma  2.  Il  rilascio  di  tali
documenti  e'  subordinato  al  rilascio  di  una  nuova  licenza  di
navigazione   emessa   ai    sensi    del    presente    regolamento.
Contestualmente, le Capitanerie di porto,  gli  Uffici  circondariali
marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto  trasferimento  all'ATCN  dei
dati   contenuti   nei   registri   di   iscrizione    cartacei    e,
successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON. 
  4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia
e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione  vigente
alle autorita' competenti: 
    a) a decorrere dal 1° settembre 2019  le  unita'  da  diporto  di
nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN; 
    b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le  unita'  da  diporto  sono
iscritte esclusivamente nell'ATCN. 
  5. La DCI e' richiesta ai fini del rilascio: 
    a)  della  licenza  di  navigazione  per  le  unita'  da  diporto
immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019; 
    b)  della  licenza  di  navigazione  delle  unita'  da   diporto,
immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora  presenti  nella  «Sezione
dati SISTE»; 
    c) delle  autorizzazioni  alla  navigazione  temporanea  e  delle
licenze provvisorie; 
    d) del certificato di idoneita' e del certificato  di  sicurezza,
anche al fine di consentire le attivita'  di  vigilanza  sul  mercato
previste dalle norme vigenti. 
  6. Per le finalita' antifrode di cui  all'articolo  1,  comma  219,
della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i
loro mandatari autorizzati, di unita'  da  diporto  superiori  a  2,5
metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  b),  i  dati
tecnici delle stesse nel rispetto delle  disposizioni  stabilite  dal
Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentito  l'Istituto  per  la  vigilanza   sulle
assicurazioni, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni  relativi  ai
contratti di assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i
terzi per  i  danni  derivanti  dalla  navigazione  delle  unita'  da
diporto,  prevedendo  la  loro  sostituzione  con  la   comunicazione
telematica dei relativi dati all'ATCN. 
  7. Il Comando generale del Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  e'
autorizzato a stipulare specifici  accordi  con  le  regioni  per  la
gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne,
ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto. 
  8. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma  7,  calcolati
sulla  base  del  criterio  di  copertura  del  costo  effettivo  del
servizio, sono a  carico  delle  regioni  e  sono  determinati  negli
accordi o nelle intese stipulati. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano  a  decorrere
dal 1° settembre 2019. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-303 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 219, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.