Art. 3 
 
              Archivio telematico centrale delle unita' 
                          da diporto «ATCN» 
 
  1.  Per  ogni  unita'  da  diporto  sono  trascritti   o   annotati
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN): 
    a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero  il  codice
alfanumerico, il nome dell'unita' se richiesto nonche' la stazza  per
le navi da diporto; 
    b) i dati relativi alla cancellazione; 
    c) i dati del proprietario; 
    d)  i  dati  dell'armatore  o  gli  atti  relativi  alle  vicende
costitutive, modificative ed estintive della societa' di armamento; 
    e) i dati anagrafici  dell'utilizzatore  a  titolo  di  locazione
finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto; 
    f) i dati relativi al costruttore  dello  scafo  o  all'eventuale
mandatario autorizzato; 
    g) i dati relativi al  costruttore  del  motore  o  all'eventuale
mandatario autorizzato; 
    h) le caratteristiche tecniche dello scafo; 
    i) le caratteristiche tecniche dei motori; 
    l) la dichiarazione di conformita' UE di  cui  all'allegato  VIII
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    n) le caratteristiche della propulsione velica; 
    o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo  e  la
relativa licenza di esercizio  dell'apparato  radiotelefonico,  anche
provvisoria; 
    p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita'; 
    q)  i  dati  relativi  alla   licenza   di   navigazione,   anche
provvisoria; 
    r)  i  dati  relativi  al  certificato  di   sicurezza   di   cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171; 
    s) i dati relativi al certificato di idoneita' al noleggio di cui
all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171; 
    t)  l'autorizzazione   alla   navigazione   temporanea   di   cui
all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171; 
    u)  i  dati  relativi  ai  documenti  di   navigazione   di   cui
all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo  18  luglio
2005, n. 171; 
    v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini  commerciali,
con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    z) le  informazioni  inerenti  i  controlli  di  sicurezza  della
navigazione di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  8  luglio
2003, n. 172  e  all'articolo  26-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  effettuati  sulle  unita'  da
diporto dalle autorita' di polizia; 
    aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
  2. L'ATCN e' completamente informatizzato  e  si  articola  in  due
sezioni: 
    a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto,
dagli Uffici  circondariali  marittimi  e  dagli  UMC  attraverso  il
trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e
nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento; 
    b) «Sezione  dati  SISTE»,  popolata  e  aggiornata  con  i  dati
raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione  delle  unita'  da
diporto e di rilascio dei  documenti  di  navigazione  relativi  alle
unita' da diporto gia' immatricolate, con le  informazioni  trasmesse
dal Corpo delle Capitanerie di porto e  dalle  Forze  di  polizia  ai
sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi  dalle  associazioni
dei costruttori, importatori e  distributori  di  unita'  da  diporto
maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  individuate  con
decreto  del  Ministero   da   emanarsi   entro   centoventi   giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN e' consentito: 
    a) alle autorita' pubbliche individuate dagli  articoli  1  e  3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso
disciplinate; 
    b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.
634, secondo le modalita' stabilite dallo stesso e nel rispetto delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  accesso  alla  documentazione
amministrativa; 
    c) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza,  per  il  tramite
del centro elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  medesima
legge, nonche' agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di  cui
all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al  Corpo
delle Capitanerie di porto. 
  4.  Per  la  realizzazione  dei  controlli   di   sicurezza   della
navigazione di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e
all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  18  luglio
2005, n. 171, il Ministero  puo'  stipulare  appositi  protocolli  di
intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di
Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della  Guardia  di  finanza,  per  definire  le  specifiche
procedure  e  modalita'   operative   relative   alla   acquisizione,
esclusivamente in sede locale, anche telematica,  delle  informazioni
di cui al comma 1, lettera z). 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Si  riporta  l'allegato  VIII  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
 
                                                       «Allegato VIII 
 
                   Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx 
 
              1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo  o  numero
          di serie): 
              2.  Nome  e  indirizzo  del  fabbricante  o   del   suo
          rappresentante autorizzato [il  rappresentante  autorizzato
          deve indicare anche la ragione sociale  e  l'indirizzo  del
          fabbricante] o dell'importatore privato. 
              3.  La  presente  dichiarazione   di   conformita'   e'
          rilasciata   sotto    l'esclusiva    responsabilita'    del
          fabbricante  o  dell'importatore  privato,  o  di  chiunque
          immette sul mercato  o  metta  in  servizio  un  motore  di
          propulsione o un'unita' da  diporto  dopo  una  modifica  o
          conversione rilevante  dello  stesso  o  della  stessa,  di
          chiunque modifichi la destinazione d'uso  di  un'unita'  da
          diporto non contemplata nel  campo  di  applicazione  della
          direttiva 2013/53/UE in modo da  farla  rientrare  nel  suo
          ambito di applicazione  applicando  le  procedure  previste
          prima dell'immissione sul mercato  o  della  sua  messa  in
          servizio, o  chiunque  immetta  sul  mercato  un'unita'  da
          diporto costruita per uso personale  prima  della  scadenza
          del periodo  di  cinque  anni  decorrente  dalla  messa  in
          servizio dell'unita' da diporto. 
              4. Oggetto  della  dichiarazione  (identificazione  del
          prodotto che ne consenta la  rintracciabilita'.  Essa  puo'
          comprendere una fotografia, se opportuno). 
              5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto  4  e'
          conforme  alla  pertinente  normativa   di   armonizzazione
          dell'Unione. 
              6.  Riferimento  alle  pertinenti   norme   armonizzate
          utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche  in
          relazione alle quali e' dichiarata la conformita'. 
              7. Se  del  caso,  l'organismo  notificato  ...  (nome,
          numero) ha effettuato ... (descrizione  dell'intervento)  e
          rilasciato il certificato. 
              8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare
          il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato 
              9. Indicazioni complementari: 
              La  dichiarazione  di  conformita'   UE   include   una
          dichiarazione del fabbricante del motore di  propulsione  e
          della persona che adatta un motore  conformemente  all'art.
          5, comma 4, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, secondo cui: 
                a) se installato in un'unita' da diporto  secondo  le
          istruzioni di installazione  che  accompagnano  il  motore,
          quest'ultimo soddisfera': 
                  1) i requisiti relativi alle emissioni  di  scarico
          previsti dal presente decreto; 
                  2) i valori limite di cui alla  direttiva  97/68/CE
          per quanto riguarda i motori omologati  conformemente  alla
          direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione
          della fase III A, della fase III B o della fase  IV  per  i
          motori ad accensione spontanea utilizzati  in  applicazioni
          diverse  dalla  propulsione  di  navi   della   navigazione
          interna, di locomotive e di automotrici  ferroviarie,  come
          previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o 
                  3) i valori limite di cui al  regolamento  (CE)  n.
          595/2009   per   quanto   riguarda   i   motori   omologati
          conformemente a tale regolamento. 
              Il motore non deve essere  messo  in  servizio  finche'
          l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata
          dichiarata  conforme,  se  previsto,  con   la   pertinente
          disposizione del presente decreto. 
              Se il motore  e'  stato  immesso  sul  mercato  durante
          l'ulteriore periodo transitorio di cui all'art.  46,  comma
          2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione. 
              Firmato a nome e per conto di: 
              (Luogo e data di rilascio) 
              (nome, funzione) (firma)». 
              - Si riporta l'art. 28, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 28 (Potenza dei motori). - Omissis. 
              2.  Per  ogni  singolo  motore  il  fabbricante  o   il
          rappresentante autorizzato o l'importatore di cui  all'art.
          3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11  gennaio
          2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su  modulo
          conforme  al  modello   approvato   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 26 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 26 (Certificato di  sicurezza  e  certificato  di
          idoneita' al noleggio). - 1. Il  certificato  di  sicurezza
          per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo
          stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
          di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del
          certificato di sicurezza sono disciplinati dal  regolamento
          di attuazione del presente codice. 
              1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio  attesta
          lo  stato  di  idoneita'  dell'unita'  al  noleggio  ed  e'
          rilasciato dagli uffici  circondariali  marittimi  e  dagli
          uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo
          e  la  convalida  sono  disciplinati  dal  regolamento   di
          attuazione del presente codice.». 
              - Si riporta l'art. 31, commi 1 e 2, del citato decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
          temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: 
                a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; 
                b) presentare unita' da  diporto  al  pubblico  o  ai
          singoli interessati all'acquisto; 
                c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro
          anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri  eventi
          espositivi, anche all'estero. 
              2.  Lo  Sportello  telematico  del  diportista   (STED)
          rilascia ai  cantieri  navali,  ai  costruttori  di  motori
          marini,  ai  mediatori  del  diporto,   alle   aziende   di
          assemblaggio e di allestimento di unita' di diporto e  alle
          aziende  di  vendita  le  autorizzazioni  alla  navigazione
          temporanea per le unita' da diporto, non  abilitate  e  non
          munite  dei  prescritti  documenti   ovvero   abilitate   e
          provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
          vendita o per riparazioni ed assistenza. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 15-ter, commi 3  e  5,  del  citato
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172): 
              «Art.   15-ter   (Iscrizione   delle   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche).  -
          Omissis. 
              3. I documenti di navigazione per le  navi  di  cui  al
          comma 1 sono: 
                a) la licenza di navigazione di cui all'art. 22,  che
          abilita la nave alla navigazione marittima internazionale; 
                b) il ruolino di equipaggio, di cui all'art. 38; 
                c) il libro unico di bordo. 
              Omissis. 
              5. E' fatta salva, per le navi di cui al  comma  1,  la
          facolta' di sostituire la licenza di navigazione con l'atto
          di nazionalita'  di  cui  all'art.  150  del  codice  della
          navigazione, e il ruolino di equipaggio  con  il  ruolo  di
          equipaggio, di cui all'art. 170 del medesimo codice.». 
              - Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18
          luglio 2005, n. 17: 
              «Art.  2  (Unita'  da   diporto   utilizzata   a   fini
          commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
          commerciali quando: 
                a)  e'  oggetto  di  contratti  di  locazione  e   di
          noleggio; 
                b) e'  utilizzata  per  l'insegnamento  professionale
          della navigazione da diporto; 
                c)  e'  utilizzata  da  centri  di  immersione  e  di
          addestramento subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i
          praticanti  immersioni  subacquee  a   scopo   sportivo   o
          ricreativo; 
                c-bis)  e'  utilizzata  per  assistenza  all'ormeggio
          delle unita' di cui all'art. 3 nell'ambito delle  strutture
          dedicate alla nautica da diporto; 
                c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza  e
          di traino delle unita' di cui all'art. 3. 
              2.   L'utilizzazione   a   fini    commerciali    delle
          imbarcazioni e navi da diporto  e'  annotata  nell'Archivio
          telematico centrale delle unita'  da  diporto  (ATCN),  con
          l'indicazione delle attivita' svolte e  dei  proprietari  o
          armatori delle  unita',  imprese  individuali  o  societa',
          esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
          della loro iscrizione, nel  registro  delle  imprese  della
          competente camera di commercio, industria,  artigianato  ed
          agricoltura. Gli estremi  dell'annotazione  sono  riportati
          sulla licenza di navigazione. 
              2-bis. Nel  caso  di  natanti  l'utilizzazione  a  fini
          commerciali e' annotata secondo le modalita'  indicate  nel
          regolamento di attuazione del presente codice. 
              3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano  svolte
          stabilmente  in  Italia  con  unita'  da  diporto  battenti
          bandiera  di  uno   dei   Paesi   dell'Unione   europea   o
          extraeuropei,   l'esercente   presenta    allo    Sportello
          telematico  del   diportista   (STED)   una   dichiarazione
          contenente le caratteristiche dell'unita',  il  titolo  che
          attribuisce la disponibilita'  della  stessa,  nonche'  gli
          estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone
          imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi  e  della
          certificazione  di  sicurezza  in  possesso.  Copia   della
          dichiarazione,  validata  dall'Ufficio   di   conservatoria
          centrale delle unita' da  diporto  (UCON)  per  il  tramite
          dello Sportello  telematico  del  diportista  (STED),  deve
          essere mantenuta a bordo. 
              4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera  a),
          possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
          cui sono adibite.». 
              - Si riporta l'art. 9, comma 1, della  legge  8  luglio
          2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino  e  il  rilancio
          della nautica da diporto e del turismo nautico.): 
              «Art. 9 (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza
          della  navigazione).  -  1.  I  controlli   relativi   alla
          sicurezza  della  navigazione  rientrano  nella  preminente
          competenza del Corpo  delle  capitanerie  di  porto-guardia
          costiera. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 26-bis, commi 1  e  2,  del  citato
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 17: 
              «Art. 26-bis (Controlli di sicurezza della  navigazione
          da diporto in mare). - 1. Il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, conspecifiche direttive emanate  entro  il
          31  marzo  di  ciascun  anno,  determina  le  modalita'  di
          svolgimento dei controlli in  materia  di  sicurezza  della
          navigazione da diporto, anche a fini commerciali,  al  fine
          di evitare duplicazioni  di  accertamenti  a  carico  delle
          unita' da diporto, con particolar  riguardo  alla  stagione
          balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive. 
              2. Al fine del  raggiungimento  degli  obiettivi  delle
          direttive di cui al comma 1, e'  istituito  un  sistema  di
          controlli  di  natura  preventiva  che,  a  seguito  di  un
          accertamento    favorevole    sulla    regolarita'    della
          documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei
          titoli abilitativi al  comando  delle  unita'  da  diporto,
          consente  di  evitare  durante  la  stagione  balneare   la
          reiterazione di tali controlli, restando  fermi  quelli  di
          diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei  compiti
          di istituto propri di ciascuna Forza di polizia. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 17 (Disposizioni per la  pubblicita'  degli  atti
          relativi alle unita' da diporto).  -  1.  Per  gli  effetti
          previsti  dal  codice   civile,   gli   atti   costitutivi,
          traslativi o estintivi della proprieta' o di altri  diritti
          reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai  sensi
          del presente decreto legislativo  sono  resi  pubblici,  su
          richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta  giorni
          o,  se  l'interessato  e'   residente   all'estero,   entro
          centoventi   giorni   dalla   data   dell'atto,    mediante
          trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
          da  diporto  (ATCN)  ed  annotazione   sulla   licenza   di
          navigazione. 
              2.  La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione   dei
          documenti per la pubblicita',  rilasciata  dallo  Sportello
          telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
          navigazione per la durata massima di venti giorni. 
              3. Accertata una violazione in materia  di  pubblicita'
          di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio
          di conservatoria centrale delle unita'  da  diporto  (UCON)
          che, previa presentazione  allo  Sportello  telematico  del
          diportista (STED) da parte dell'interessato della  nota  di
          trascrizione  e  degli  altri  documenti  prescritti  dalla
          legge,   nel   termine   di   dieci   giorni   dalla   data
          dell'accertamento   regolarizza   la   trascrizione.    Ove
          l'interessato  non  vi  provveda   nel   termine   indicato
          l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
          (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. 
              4. Per gli atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi
          della proprieta' o di altri diritti reali di cui  al  comma
          1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  legislativo  si  procede,  su  richiesta
          dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  legislativo   e   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
              4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1  per
          la dichiarazione e la revoca di armatore.». 
              - Si riportano gli articoli  1  e  3  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634
          (Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio  di
          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione.): 
              «Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone
          fisiche e giuridiche  private  possono  essere  ammesse  ad
          usufruire delle informazioni  contenute  nella  banca  dati
          della Direzione generale della motorizzazione civile e  dei
          trasporti in concessione.». 
              «Art. 3.  -  1.  L'utenza  del  servizio  e'  concessa,
          valutati in ogni caso i  motivi  di  interesse  pubblico  e
          tenuto  conto  delle  disponibilita'  di  collegamenti   al
          momento  della  concessione,   nel   seguente   ordine   di
          preferenza per categoria: 
                a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia  di
          bilancio  e   di   gestione;   amministrazioni   regionali,
          provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici  di
          istruzione   e   di   ricerca;   societa'   a    prevalente
          partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici
          servizi; 
                b)  categoria  B:  persone  fisiche   e   giuridiche,
          associazioni ed enti non compresi nella categoria A.». 
              - Si riportano gli articoli 8 e 16 della legge 1 aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza.): 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Si riporta l'art. 1235 del codice della navigazione: 
              «Art.   1235   (Ufficiali   ed   agenti   di    polizia
          giudiziaria). - Agli effetti dell'art. 221  del  codice  di
          procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 
                1.  i  comandanti,  gli  ufficiali  del  corpo  delle
          capitanerie di porto, gli  ufficiali  del  corpo  equipaggi
          militari marittimi appartenenti al ruolo servizi  portuali,
          i sottufficiali  del  corpo  equipaggi  militari  marittimi
          appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e
          i delegati di aeroporto, i delegati di  campo  di  fortuna,
          riguardo ai reati previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          riguardo   ai   reati   comuni   commessi   nel   porto   o
          nell'aeroporto,  se  in  tali  luoghi  mancano  uffici   di
          pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha  sede  un
          direttore di aeroporto o non  risiede  alcun  delegato,  le
          funzioni  di  ufficiale   di   polizia   giudiziaria   sono
          attribuite   al   direttore   di   aeroporto   nella    cui
          circoscrizione l'aeroporto e' compreso; 
                2.  i  comandanti  delle  navi  o  degli  aeromobili,
          riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione,
          nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria  ordinati
          e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria; 
                3. i consoli, riguardo ai reati  previsti  da  questo
          codice commessi all'estero,  oltre  che  negli  altri  casi
          contemplati dalla legge consolare; 
                4. i comandanti delle navi da  guerra  nazionali  per
          gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare
          o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I  comandanti
          stessi  vigilano  sia  in  alto  mare   sia   nelle   acque
          territoriali  di  altro  Stato  sulla  polizia  giudiziaria
          esercitata dai comandanti delle navi nazionali. 
              Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo  ai  reati
          previsti dal presente codice,  nonche'  riguardo  ai  reati
          comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano  uffici
          di pubblica sicurezza,  i  sottocapi  e  comuni  del  corpo
          equipaggi militari marittimi  appartenenti  alla  categoria
          servizi portuali. 
              Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i
          sottocapi e comuni di altre categorie del  corpo  equipaggi
          militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto
          e uffici  marittimi  minori,  i  funzionari  e  gli  agenti
          dell'amministrazione   della   navigazione    interna,    i
          funzionari e gli agenti degli aeroporti statali e  privati,
          in seguito alla richiesta di cooperazione  da  parte  degli
          ufficiali di polizia giudiziaria. 
              Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti
          degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato
          in servizio di ronda.».