Art. 4 
 
                  Ufficio di conservatoria centrale 
                   delle unita' da diporto «UCON» 
 
  1. L'Ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da  diporto
(UCON),  unita'  organizzativa  di  livello  non   dirigenziale   del
Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni: 
    a)  cura  i  rapporti  con  il  CED  per   l'ottimizzazione   del
funzionamento del SISTE; 
    b) riceve le richieste di  abilitazione  allo  STED,  nonche'  le
segnalazioni e i reclami da parte dei  soggetti  richiedenti  di  cui
all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti gia' abilitati, e adotta
i necessari provvedimenti; 
    c) vigila sul corretto utilizzo dei  collegamenti  telematici  da
parte dei soggetti abilitati  all'utilizzo  dello  STED  e  adotta  i
provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5; 
    d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al  popolamento
e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul  corretto  utilizzo  del
sistema; 
    e)  effettua  le  operazioni   di   popolamento,   aggiornamento,
conservazione e validazione delle  informazioni  contenute  nell'ATCN
nonche' il rilascio della relativa documentazione in caso di  inerzia
o ritardo da parte degli STED; 
    f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli
atti soggetti a pubblicita' navale, ivi compresi gli atti costitutivi
di garanzie sulle unita' da diporto, sulla base della  documentazione
acquisita per il tramite degli STED; 
    g) effettua l'accertamento di conformita' e la validazione  delle
richieste relative alle operazioni di cui all'articolo  5,  comma  2,
presentate allo STED; 
    h) rilascia il nulla osta alla dismissione  di  bandiera  o  alla
demolizione; 
    i) compie ogni  altra  attivita'  necessaria  alla  gestione  del
SISTE. 
  2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, ai  sensi  dell'articolo  36,  paragrafo  4,  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, sono stabilite le modalita' per  il  trattamento,  la
conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio. 
  3. Con provvedimenti del Ministero, da  adottare  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
individuato il personale per la  gestione  del  SISTE,  con  adeguate
competenze professionali, informatiche e giuridiche,  nonche'  quello
da assegnare all'UCON, anche per le attivita' di validazione dei dati
comunicati dagli STED. 
  4.  L'UCON  cura  gli  adempimenti  di  comunicazione  all'anagrafe
tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605   e
all'articolo 1 del decreto del Ministero  delle  finanze  21  ottobre
1999. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta l'art. 36, paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
          aprile 2016  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva  95/46/CE  -  regolamento  generale
          sulla protezione dei dati): 
              «Art. 36 (Consultazione preventiva). - Omissis. 
              4. Gli Stati membri consultano l'autorita' di controllo
          durante l'elaborazione di una proposta di atto  legislativo
          che deve essere adottato  dai  parlamenti  nazionali  o  di
          misura  regolamentare  basata  su  detto  atto  legislativo
          relativamente al trattamento. 
              Omissis.». 
              - Si riportano gli articoli  6  e  7  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale dei contribuenti.): 
              «Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il  numero
          di codice fiscale). - Il  numero  di  codice  fiscale  deve
          essere indicato nei seguenti atti: 
                a) fatture e documenti equipollenti emessi  ai  sensi
          delle norme  concernenti  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
          relativamente all'emittente; 
                b) richieste  di  registrazione,  di  cui  all'ultimo
          comma del presente articolo, degli atti  da  registrare  in
          termine fisso o in caso  d'uso  relativamente  ai  soggetti
          destinatari degli effetti  giuridici  immediati  dell'atto,
          nonche', per gli atti degli organi  giurisdizionali,  anche
          relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella
          tabella allegata al presente decreto. Il  Ministro  per  le
          finanze ha facolta', con  proprio  decreto,  di  aggiungere
          all'elenco atti dai quali non risultino  fatti  o  rapporti
          giuridici indicativi di capacita' contributiva o  escludere
          atti  dai  quali  risultino  fatti  o  rapporti   giuridici
          indicativi di capacita' contributiva. Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale nelle  richieste
          di  registrazione  degli  atti  pubblici  formati  e  delle
          scritture private autenticate prima del  10  gennaio  1978,
          nelle scritture private non autenticate presentate  per  la
          registrazione prima di tale data,  nonche'  nelle  note  di
          trascrizione   da    prodursi    al    pubblico    registro
          automobilistico per gli atti stipulati fino al 28  febbraio
          1978 relativamente ai veicoli gia'  iscritti  nel  pubblico
          registro automobilistico; 
                c) comunicazioni allo schedario generale  dei  titoli
          azionari,  relativamente  alla   societa'   emittente,   ai
          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'
          emittente, agli intestatari  o  cointestatari  del  titolo,
          nonche' agli altri soggetti per  cui  tale  indicazione  e'
          richiesta  nel  modello  di  comunicazione  approvato   con
          decreto del Ministro per le finanze.  Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione  del   numero   di   codice   fiscale   nelle
          comunicazioni allo schedario generale dei  titoli  azionari
          che concernono pagamenti di dividendi  o  altre  operazioni
          effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978; 
                d) dichiarazioni dei  redditi  previste  dalle  norme
          concernenti l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
          l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  l'imposta
          locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
          d'imposta ed i  certificati  attestanti  le  ritenute  alla
          fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti  da
          cui provengono ed agli altri soggetti in  esse  indicati  o
          indicati  in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e'
          prescritta da leggi tributarie.  Per  i  soggetti  indicati
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei  relativi
          certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale  e'
          limitata ai soggetti  per  i  quali  e'  stata  operata  la
          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
          del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
          fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e'
          limitata alle persone che hanno redditi  propri;  richieste
          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
          e  relative   certificazioni   degli   uffici   finanziari,
          limitatamente alle persone che hanno redditi propri.  Nelle
          dichiarazioni,  nelle  richieste  di  certificazione,   nei
          certificati  e   negli   elenchi.   Non   e'   obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande  e
          note di voltura relative ad  atti  pubblici  formati  ed  a
          scritture private autenticate anteriormente al  1°  gennaio
          1978; non  e'  obbligatoria  l'indicazione  del  numero  di
          codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui
          all'art. 3, primo comma, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni
          dello Stato  e  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate  per
          il periodo  precedente  il  1°  gennaio  1978;  distinte  e
          bollettini di  conto  corrente  postale  per  i  versamenti
          diretti alle esattorie delle ritenute alla  fonte  e  delle
          imposte sui  redditi,  relativamente  ai  soggetti  da  cui
          provengono  i  versamenti;  bollettini  di  conto  corrente
          postale per il pagamento delle imposte dirette  iscritte  a
          ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento;  atti
          di delega alle aziende di  credito  previsti  dall'art.  17
          della  legge  2  dicembre  1975,  n.  576   e   conseguenti
          attestazioni  di   pagamento   rilasciate   dalle   aziende
          delegate,  relativamente  ai  soggetti  deleganti;  atti  e
          comunicazioni da inviare  agli  uffici  distrettuali  delle
          imposte dirette  a  norma  dell'art.  36  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e  note
          di   voltura   catastale,   relativamente    ai    soggetti
          interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero
          di codice fiscale nelle note di voltura  per  le  quali  le
          domande sono state presentate anteriormente al  1°  gennaio
          1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente  ai
          soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti  in  essi
          indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi  da
          allegare alle dichiarazioni annuali  ai  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto, l'indicazione  del  numero  di  codice
          fiscale dei contraenti per  le  operazioni  effettuate,  ai
          sensi  dell'art.  6  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  anteriormente  al  1°
          gennaio  1978;  distinte  e  dichiarazioni  di  incasso  da
          presentare ad enti delegati  dal  Ministero  delle  finanze
          all'accertamento   e   alla   riscossione   dei    tributi,
          relativamente ai  soggetti  tenuti  alla  compilazione  dei
          documenti; denunce di successione, relativamente  al  dante
          causa  ed  agli   aventi   causa.   Non   e'   obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale del dante  causa
          se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978;
          dichiarazioni decennali da presentare  ai  sensi  dell'art.
          18,  sesto  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,  relativamente  ai
          soggetti interessati; note di trascrizione,  iscrizione  ed
          annotazione, da presentare alle conservatorie dei  registri
          immobiliari, con esclusione di quelle  relative  agli  atti
          degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Il
          Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere
          dall'obbligo le note relative ad  atti  non  indicativi  di
          capacita' contributiva. 
                e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
          commercio specialita' medicinali,  alimenti  per  la  prima
          infanzia, prodotti dietetici,  prodotti  chimici  usati  in
          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
          domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
          acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di  bibite
          analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio  di
          stabilimenti  termali,  balneari,  di   cure   idropiniche,
          idroterapiche  o  fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o
          licenze per l'esercizio del commercio; domande per  licenze
          di importazione delle armi non  da  guerra  e  loro  parti;
          domande per licenze  di  pubblico  esercizio;  domande  per
          licenze di esercizio delle arti tipografiche,  litografiche
          o fotografiche; domande  per  licenze  di  esercizio  delle
          investigazioni o ricerche per la raccolta  di  informazioni
          per conto di privati; domande per licenze di  esercizio  di
          rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
          produzione, commercio o mediazione  di  oggetti  e  metalli
          preziosi;  domande  per  concessioni  di  aree   pubbliche;
          domande per concessione del permesso di ricerca  mineraria;
          domande per autorizzazioni per la  ricerca,  estrazione  ed
          utilizzazione di acque sotterranee;  domande  per  licenze,
          autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
          di  merci,  per  servizi   pubblici   automobilistici   per
          viaggiatori,  bagagli  e  pacchi  agricoli;   domande   per
          concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole  non
          statali;  domande  ad  amministrazioni   statali   per   la
          concessione di contributi e di  agevolazioni;  domande  per
          altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
          per le finanze ha facolta' di indicare con proprio  decreto
          entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  con  efficacia  a
          decorrere   dal   1°   gennaio   dell'anno   successivo   ;
          immatricolazione  e  reimmatricolazione   di   autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi. 
                e-bis) denunce di inizio  attivita'  presentate  allo
          sportello  unico  comunale  per  l'edilizia,  permessi   di
          costruire e ogni altro atto di assenso comunque  denominato
          in materia di attivita' edilizia rilasciato dai  comuni  ai
          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e  ai
          progettisti dell'opera; 
                f) domande di iscrizione, variazione e  cancellazione
          nei registri delle  ditte  e  negli  albi  degli  artigiani
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,  relativamente  ai  soggetti  che   esercitano
          l'attivita'; domande di iscrizione e note  di  trascrizione
          di  atti  costitutivi,   traslativi   o   estintivi   della
          proprieta' o di altri diritti reali di  godimento,  nonche'
          dichiarazioni di armatore, concernenti  navi,  galleggianti
          ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,  soggette  ad
          iscrizione nei registri tenuti  dagli  uffici  marittimi  o
          dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica;
          domande  di   iscrizione   di   aeromobili   nel   Registro
          aeronautico  nazionale,  note  di  trascrizione   di   atti
          costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta'  o  di
          altri diritti reali di godimento sugli aeromobili  o  quote
          di essi, soggetti ad iscrizione  nel  Registro  aeronautico
          nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili
          soggette a trascrizione nei registri tenuti  dal  direttore
          della circoscrizione di aeroporto  competente;  domande  di
          iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri
          ed  elenchi  istituiti   per   l'esercizio   di   attivita'
          professionali e di  altre  attivita'  di  lavoro  autonomo,
          relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; 
                g) atti emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti  le
          concessioni,  autorizzazioni  e   licenze   di   cui   alla
          precedente   lettera   e),   relativamente   ai    soggetti
          beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero
          di codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza  di
          domande presentate prima del 1° gennaio  1978.  I  soggetti
          tenuti a indicare il numero  di  codice  fiscale  di  altri
          soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi
          ultimi comunicazione per iscritto; 
                g-bis) mandati,  ordini  ed  altri  titoli  di  spesa
          emessi dalle amministrazioni dello Stato o  da  altri  enti
          pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse  da  quelle
          concernenti le borse di studio o derivanti da  rapporti  di
          impiego o  di  lavoro  subordinato,  anche  in  quiescenza,
          relativamente al beneficiario  della  spesa  e  diverse  da
          quelle derivanti  da  vincite  e  premi  del  lotto,  delle
          lotterie nazionali e dei giochi e concorsi  menzionati  nei
          commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni; 
                g-ter) contratti di assicurazione, ad  esclusione  di
          quelli  relativi  alla  responsabilita'  civile   ed   alla
          assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
          contraenti;  contratti  di  somministrazione   di   energia
          elettrica,  di  servizi  di  telefonia,  fissa,  mobile   e
          satellitare, di servizi idrici  e  del  gas,  relativamente
          agli utenti; 
                g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni
          grado relativamente ai ricorrenti ed ai  rappresentanti  in
          giudizio con  le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze; 
                g-quinquies) atti o negozi  delle  societa'  e  degli
          enti di cui  all'art.  32,  primo  comma,  numero  7),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per
          conto o a nome di terzi clienti, riguardanti  l'apertura  o
          la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo. 
              Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
          numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
          riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
          comunicazione non perviene almeno dieci  giorni  prima  del
          termine  in  cui  l'obbligo  di  indicazione  deve   essere
          adempiuto,      possono       rivolgersi       direttamente
          all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando  sistemi
          telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art.  4,
          relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione  del
          numero di codice  fiscale.  L'obbligo  di  indicazione  del
          numero di codice fiscale dei  soggetti  non  residenti  nel
          territorio dello Stato, cui tale codice  non  risulti  gia'
          attribuito, si intende adempiuto con  la  sola  indicazione
          dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione  del  domicilio
          fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede
          legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato  possibile
          acquisire tutti i dati indicati  nell'art.  4  relativi  ai
          soggetti cui l'indicazione si riferisce,  coloro  che  sono
          tenuti a tale indicazione devono richiedere  l'attribuzione
          di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria,  che
          provvede previo  accertamento  delle  ragioni  addotte.  Se
          l'indicazione del numero di codice fiscale o  dei  dati  di
          cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui
          alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti  ad
          indicarli   possono    sospendere    l'adempimento    delle
          prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne
          ricevano    comunicazione    da     questi     ultimi     o
          dall'Amministrazione finanziaria. 
              La registrazione degli atti, diversi  da  quelli  degli
          organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
          per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta  in
          conformita' ai modelli approvati con decreti  del  Ministro
          per le finanze e deve contenere le  indicazioni  prescritte
          nei modelli stessi. 
              Il Ministro delle finanze, con  proprio  decreto,  puo'
          individuare altre tipologie di atti nei quali  deve  essere
          indicato il numero di codice  fiscale;  tale  decreto  deve
          essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  almeno  novanta
          giorni prima della sua entrata in vigore.» 
              «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -  Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle  lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6. 
              A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche  se
          relative a singole unita' locali.  Le  comunicazioni  delle
          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli
          artigiani  saranno  emesse  dalle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni. 
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del
          primo comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle
          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento
          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore
          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati
          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'art. 6 per  i  soggetti  non  residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa. 
              I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o dall'art. 36  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   devono
          comunicare all'anagrafe tributaria,  entro  trenta  giorni,
          l'avvenuta  estinzione  e   le   avvenute   operazioni   di
          trasformazione, concentrazione o fusione. 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni. Le  informazioni
          comunicate  sono   altresi'   utilizzabili   dall'autorita'
          giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e  del
          passivo   nell'ambito   di   procedure   concorsuali,    di
          procedimenti in materia di famiglia e  di  quelli  relativi
          alla gestione di patrimoni  altrui.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente l'autorita' giudiziaria  si  avvale  per
          l'accesso    dell'ufficiale    giudiziario    secondo    le
          disposizioni   relative   alla   ricerca   con    modalita'
          telematiche dei beni da pignorare. 
              Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
          fini delle richieste e delle risposte in via telematica  di
          cui all' art. 32, primo comma, numero 7), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, e all' art.  51,  secondo  comma,
          numero 7), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Le
          informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili  per  le
          attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'
          dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)
          ed e), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  4
          agosto  2000,  n.  269,  ai  fini  dell'espletamento  degli
          accertamenti finalizzati alla  ricerca  e  all'acquisizione
          della prova  e  delle  fonti  di  prova  nel  corso  di  un
          procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
          e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.  371-bis
          del codice di procedura penale, sia nelle fasi  processuali
          successive,  ovvero   degli   accertamenti   di   carattere
          patrimoniale per le finalita' di  prevenzione  previste  da
          specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
          misure di prevenzione. 
              Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri
          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in
          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,
          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della
          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente
          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate
          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi
          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini
          della quantificazione della somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate.».