Art. 5 
 
             Sportello telematico del diportista «STED» 
 
  1. Lo STED e' attivato, mediante  collegamento  telematico  con  il
CED, presso: 
    a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi; 
    b) gli UMC; 
    c)  i  raccomandatari  abilitati   dal   CED   all'utilizzo   dei
collegamenti telematici, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) gli studi di consulenza,  in  possesso  di  autorizzazione  in
corso di validita' rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991,  n.
264, abilitati dal  CED  all'utilizzo  dei  collegamenti  telematici,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  tramite  lo  STED,  previa
validazione dell'UCON, provvedono: 
    a) alle attivita' istruttorie finalizzate  all'iscrizione,  anche
provvisoria,  e  alla  cancellazione  nella  «Sezione   dati   SISTE»
dell'ATCN; 
    b)  alle  attivita'   istruttorie   finalizzate   all'annotazione
dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo  24,  comma
1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  29
luglio 2008, n. 146; 
    c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli  altri
atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione; 
    d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui
all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171; 
    e) alle attivita'  istruttorie  finalizzate  all'utilizzazione  a
titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto; 
    f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta
alla dismissione di bandiera o alla demolizione; 
    g) al rilascio della licenza  di  navigazione,  all'aggiornamento
della stessa mediante emissione di  appositi  tagliandi,  nonche'  al
rilascio  del  duplicato  della  licenza  in  caso  di   sottrazione,
smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale; 
    h) al rilascio della licenza di navigazione  provvisoria  di  cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171; 
    i) alle attivita'  istruttorie  relative  alla  dichiarazione  di
armatore; 
    l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della  licenza  di
esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria; 
    m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato  di
idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto  legislativo
18 luglio 2005, n. 171; 
    n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
  3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica,
in  via  telematica,  della  sussistenza  di  eventuali   iscrizioni,
trascrizioni  o  annotazioni,  inclusi  i  fermi   amministrativi   a
qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto. 
  4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso  i  quali  e'
attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno  sede,
l'apposito contrassegno, il cui modello e'  riprodotto  nell'allegato
A. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1-ter,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art.    1    (Principi     generali     dell'attivita'
          amministrativa). - Omissis. 
              1-ter. I soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di
          attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
          e dei principi di  cui  al  comma  1,  con  un  livello  di
          garanzia  non  inferiore  a  quello  cui  sono  tenute   le
          pubbliche amministrazioni in forza  delle  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
              Omissis.». 
              -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - Si riporta  l'art.  24,  comma  1,  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  29  luglio
          2008, n. 146 (Regolamento di attuazione  dell'art.  65  del
          decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  recante  il
          codice della nautica da diporto): 
              «Art. 24 (Uso commerciale delle unita' da  diporto).  -
          1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso
          commerciale ai  sensi  dell'art.  2  del  codice,  presenta
          all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave  da
          diporto  una  domanda  indicante  l'attivita'  che  intende
          compiere e corredata da: 
                a)  certificato  d'iscrizione  nel   registro   delle
          imprese o dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  da
          cui risulti che trattasi di impresa individuale o  societa'
          esercente le attivita' commerciali di cui all'art. 2, comma
          1, del codice,  nonche'  gli  estremi  dell'iscrizione  nel
          suddetto registro; 
                b) licenza di navigazione delle unita' interessate. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 15, comma  4,  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 15 (Iscrizione). - Omissis. 
              4. Il  proprietario  o  l'utilizzatore  dell'unita'  da
          diporto  in  locazione  finanziaria  puo'  richiedere  allo
          Sportello telematico del  diportista  (STED)  l'annotazione
          della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
          reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice
          penale, presentando l'originale o la copia  conforme  della
          denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
          la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo'  essere
          presentata  in   caso   di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
          l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di  sentenza  di
          organi  giurisdizionali  che  accertano  la   perdita   del
          possesso  per  l'intestatario   dell'unita'   da   diporto,
          requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
          locazione finanziaria. Nel caso in cui  il  proprietario  o
          l'utilizzatore  dell'unita'   da   diporto   in   locazione
          finanziaria   rientra   nel   possesso   dell'unita'   puo'
          richiederne l'annotazione  allo  Sportello  telematico  del
          diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una  nuova
          licenza di navigazione. Con il  regolamento  di  attuazione
          del presente codice sono stabilite  le  modalita'  relative
          alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro  in
          possesso dell'unita' da diporto.». 
              - Si riporta l'art. 20, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni
          da diporto). - Omissis. 
              2.  L'assegnazione  del  numero   di   immatricolazione
          determina  l'iscrizione   dell'unita'   condizionata   alla
          successiva  presentazione  del  titolo  di  proprieta',  da
          effettuare a cura dell'intestatario della fattura  entro  e
          non oltre sei mesi  dalla  data  dell'assegnazione  stessa.
          Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati  la  licenza
          provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 26 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 26 (Certificato di  sicurezza  e  certificato  di
          idoneita' al noleggio). - 1. Il  certificato  di  sicurezza
          per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo
          stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
          di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del
          certificato di sicurezza sono disciplinati dal  regolamento
          di attuazione del presente codice. 
              1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio  attesta
          lo  stato  di  idoneita'  dell'unita'  al  noleggio  ed  e'
          rilasciato dagli uffici  circondariali  marittimi  e  dagli
          uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo
          e  la  convalida  sono  disciplinati  dal  regolamento   di
          attuazione del presente codice.». 
              - Si riporta l'art. 32 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione  temporanea).
          -  1.  L'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea   e'
          rilasciata, anche in lingua inglese  se  richiesto,  previa
          presentazione dei seguenti documenti: 
                a)  copia  della  polizza  di  assicurazione  per  la
          responsabilita' civile  nei  confronti  di  terzi  e  delle
          persone trasportate; 
                b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura   del   soggetto
          richiedente o dichiarazione sostitutiva di  certificazione,
          da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art.  31,
          comma 2, del presente codice. 
              2. ».