Art. 7 
 
                 Fornitura e custodia dei materiali 
 
  1. Il Ministero,  tramite  le  Capitanerie  di  porto,  gli  Uffici
circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio  fornisce
agli  STED  idonea  modulistica,  necessaria  all'espletamento  delle
attivita' di cui all'articolo  5,  anche  in  formato  digitale.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della
modulistica e le misure per la  conservazione  e  la  custodia  della
stessa. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              -  Per  il  testo  dell'art.  36,  paragrafo   4,   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle  note  all'art.
          4.