Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Si tiene conto, inoltre, delle
finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n.
2016/425.»;
2) al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non
costituiscono DPI»;
b) all'articolo 76:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;
2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui
al comma 1».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 74 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 74. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per dispositivo di protezione
individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu'
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle
finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di
cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del
regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.».
- Il testo dell'articolo 76 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 76. (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere
conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425,
e sue successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1
devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,
la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.