Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 74: 1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»; 2) al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI»; b) all'articolo 76: 1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»; 2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 74. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. 2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.». - Il testo dell'articolo 76 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 76. (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425, e sue successive modificazioni. 2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.