Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 21 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera a), la parola «e» e' sostituita dalla
seguente: «o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  qualora  si
tratti di una persona fisica»; 
    b) al comma 1, alla lettera b), le parole  «indicazioni  relative
alla specie, alla qualita', alla  quantita',  alla  destinazione,  al
valore, alla provenienza geografica, all'epoca» sono sostituite dalle
seguenti:  «segni  o  indicazioni  che  non  sono  distintivi  o  che
riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione,  il
valore, la provenienza geografica, l'epoca»; 
    c) al comma  1,  alla  lettera  c),  le  parole  «se  esso»  sono
sostituite dalle seguenti: «per identificare  o  fare  riferimento  a
prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie  se  l'uso
del marchio». 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 21 (Limitazioni del diritto di marchio). -  1.  I
          diritti di marchio d'impresa registrato non  permettono  al
          titolare  di  vietare   ai   terzi   l'uso   nell'attivita'
          economica, purche' l'uso sia  conforme  ai  principi  della
          correttezza professionale: 
                a) del loro nome o indirizzo, qualora  si  tratti  di
          una persona fisica; 
                b) di segni o indicazioni che non sono  distintivi  o
          che riguardano la specie, la  qualita',  la  quantita',  la
          destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca
          di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
          o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; 
                c) del marchio  d'impresa  per  identificare  o  fare
          riferimento a prodotti  o  servizi  del  titolare  di  tale
          marchio, in specie se l'uso del marchio e'  necessario  per
          indicare la destinazione di  un  prodotto  o  servizio,  in
          particolare come accessori o pezzi di ricambio. 
              2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
          alla legge, ne',  in  specie,  in  modo  da  ingenerare  un
          rischio  di  confusione  sul  mercato   con   altri   segni
          conosciuti come distintivi di imprese, prodotti  o  servizi
          altrui, o da indurre comunque in inganno  il  pubblico,  in
          particolare circa la natura,  qualita'  o  provenienza  dei
          prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in  cui
          viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di  autore,
          di proprieta' industriale, o  altro  diritto  esclusivo  di
          terzi. 
              3. E' vietato a chiunque di  fare  uso  di  un  marchio
          registrato dopo che  la  relativa  registrazione  e'  stata
          dichiarata nulla, quando la causa di nullita'  comporta  la
          illiceita' dell'uso del marchio.».