Art. 10
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 21 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), la parola «e» e' sostituita dalla
seguente: «o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, qualora si
tratti di una persona fisica»;
b) al comma 1, alla lettera b), le parole «indicazioni relative
alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al
valore, alla provenienza geografica, all'epoca» sono sostituite dalle
seguenti: «segni o indicazioni che non sono distintivi o che
riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica, l'epoca»;
c) al comma 1, alla lettera c), le parole «se esso» sono
sostituite dalle seguenti: «per identificare o fare riferimento a
prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso
del marchio».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Limitazioni del diritto di marchio). - 1. I
diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita'
economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale:
a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di
una persona fisica;
b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o
che riguardano la specie, la qualita', la quantita', la
destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca
di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa per identificare o fare
riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale
marchio, in specie se l'uso del marchio e' necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni
conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi
altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di
terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio
registrato dopo che la relativa registrazione e' stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la
illiceita' dell'uso del marchio.».