Art. 11
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 24 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i
requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo
e' effettuato da un soggetto legittimato all'uso.»;
b) al comma 2, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite
le seguenti: «ancorche' non registrata,» e dopo le parole «loro
confezioni» sono inserite le seguenti: «o imballaggi».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza il
marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del
titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi
per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un
periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato
uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante
l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per
la registrazione internazionale dei marchi, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il
termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade
il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per
formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o,
qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto
provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti
e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione
internazionale in modo definitivo.
1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di
certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono
soddisfatti quando l'uso effettivo e' effettuato da un
soggetto legittimato all'uso.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati
all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata
ancorche' non registrata, che non ne alteri il carattere
distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio
sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini
dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da
terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo'
essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio
di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione
di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del
marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per
l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo
aver saputo che sta per essere proposta la domanda o
eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono
presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi
prima della proposizione della domanda o eccezione di
decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se
decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di
mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non
uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in
vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o
servizi.».