Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 24 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Nel caso di marchi collettivi o  di  certificazione,  i
requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando  l'uso  effettivo
e' effettuato da un soggetto legittimato all'uso.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite
le seguenti: «ancorche' non  registrata,»  e  dopo  le  parole  «loro
confezioni» sono inserite le seguenti: «o imballaggi». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza il
          marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte  del
          titolare o con il suo consenso, per i  prodotti  o  servizi
          per i quali e' stato registrato, entro  cinque  anni  dalla
          registrazione, e tale uso non deve essere  sospeso  per  un
          periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che  il  mancato
          uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 
              1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante
          l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di  Madrid  per
          la  registrazione  internazionale  dei  marchi,  testo   di
          Stoccolma del 14  luglio  1967,  ratificato  con  legge  28
          aprile 1976, n. 424,  o  del  relativo  protocollo  del  27
          giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il
          termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade
          il termine per l'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi  per
          formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o,
          qualora la  registrazione  sia  stata  oggetto  di  rifiuto
          provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi conferma la tutela in Italia  della  registrazione
          internazionale in modo definitivo. 
              1-ter.   Nel   caso   di   marchi   collettivi   o   di
          certificazione,  i  requisiti  di  cui  al  comma  1   sono
          soddisfatti quando l'uso  effettivo  e'  effettuato  da  un
          soggetto legittimato all'uso. 
              2. Ai fini di cui al presente articolo sono  equiparati
          all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma  modificata
          ancorche' non registrata, che non ne  alteri  il  carattere
          distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato  del  marchio
          sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi  ai  fini
          dell'esportazione di essi. 
              3. Salvo il caso di diritti acquistati sul  marchio  da
          terzi con il deposito o con l'uso, la  decadenza  non  puo'
          essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio
          di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione
          di decadenza sia iniziato o  ripreso  l'uso  effettivo  del
          marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per
          l'inizio o per la ripresa dell'uso del  marchio  solo  dopo
          aver saputo che  sta  per  essere  proposta  la  domanda  o
          eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa  non  vengono
          presi in considerazione se non effettuati almeno  tre  mesi
          prima della  proposizione  della  domanda  o  eccezione  di
          decadenza; tale periodo assume  peraltro  rilievo  solo  se
          decorso successivamente alla scadenza  del  quinquennio  di
          mancato uso. 
              4. Inoltre, neppure avra' luogo la  decadenza  per  non
          uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
          in pari tempo, di altro o altri marchi  simili  tuttora  in
          vigore  di  almeno   uno   dei   quali   faccia   effettiva
          utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti  o
          servizi.».