Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 25 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera b), dopo  le  parole  «9,  10,»  sono
inserite le seguenti: «11, 11-bis,»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di
marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di
certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2,  la  nullita'
non puo'  essere  dichiarata  qualora  il  titolare  del  marchio  si
conformi a dette disposizioni modificando  il  regolamento  d'uso  ai
sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.». 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 25 (Nullita'). - 1. Il marchio e' nullo: 
                a)  se  manca   di   uno   dei   requisiti   previsti
          nell'articolo  7  o  se  sussista  uno  degli   impedimenti
          previsti dall'articolo 12; 
                b) se e' in contrasto con il disposto degli  articoli
          9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; 
                c) se e' in contrasto con il  disposto  dell'articolo
          8; 
                d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b). 
              1-bis. Nel caso di contrasto  con  le  disposizioni  in
          materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11,  commi
          1 e 2, o di marchi di certificazione  di  cui  all'articolo
          11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata
          qualora  il  titolare  del  marchio  si  conformi  a  dette
          disposizioni modificando  il  regolamento  d'uso  ai  sensi
          degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».