Art. 12
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 25 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «9, 10,» sono
inserite le seguenti: «11, 11-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di
marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di
certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita'
non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si
conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai
sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Nullita'). - 1. Il marchio e' nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti
nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti
previsti dall'articolo 12;
b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli
9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo
8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in
materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi
1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo
11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata
qualora il titolare del marchio si conformi a dette
disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi
degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».