Art. 12 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 25 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «9, 10,» sono inserite le seguenti: «11, 11-bis,»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 25 (Nullita'). - 1. Il marchio e' nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12; b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8; d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b). 1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».