Art. 13
Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 121 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «L'onere» sono sostituite dalle
seguenti: «Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere»;
b) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In
ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso,
il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma
dell'articolo 24.».
Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 121 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova). - 1.
Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere di provare
la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta'
industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in cui sia
domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare
fornisce la prova dell'uso del marchio a norma
dell'articolo 24.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della
fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere
che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi'
che il giudice ordini alla controparte di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che
costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su scala
commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo
144, il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte,
l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui
sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il
consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti
inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora
prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti.
Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.».