Art. 13 
 
         Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 121 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  «L'onere»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere»; 
    b) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In
ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per  non  uso,
il  titolare  fornisce  la  prova  dell'uso  del  marchio   a   norma
dell'articolo 24.». 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Il testo dell'articolo 121 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova).  -  1.
          Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere di  provare
          la  nullita'  o  la  decadenza  del  titolo  di  proprieta'
          industriale incombe in ogni caso a chi impugna  il  titolo.
          Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere  di  provare  la
          contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in cui sia
          domandata o eccepita la decadenza per non uso, il  titolare
          fornisce  la   prova   dell'uso   del   marchio   a   norma
          dell'articolo 24. 
              2. Qualora una parte abbia fornito  seri  indizi  della
          fondatezza  delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato
          documenti,   elementi   o   informazioni   detenuti   dalla
          controparte che confermino tali indizi, essa puo'  ottenere
          che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
          le informazioni alla controparte.  Puo'  ottenere  altresi'
          che il giudice  ordini  alla  controparte  di  fornire  gli
          elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
          produzione e distribuzione dei prodotti o dei  servizi  che
          costituiscono  violazione   dei   diritti   di   proprieta'
          industriale. 
              2-bis.  In  caso  di  violazione  commessa   su   scala
          commerciale mediante atti di pirateria di cui  all'articolo
          144, il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte,
          l'esibizione della documentazione bancaria,  finanziaria  e
          commerciale che si trovi in possesso della controparte. 
              3. Il giudice, nell'assumere  i  provvedimenti  di  cui
          sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela  delle
          informazioni riservate, sentita la controparte. 
              4. Il giudice desume argomenti di prova dalle  risposte
          che  le  parti  danno  e  di  rifiuto   ingiustificato   di
          ottemperare agli ordini. 
              5.  Nella  materia  di  cui  al  presente   codice   il
          consulente tecnico  d'ufficio  puo'  ricevere  i  documenti
          inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se  non  ancora
          prodotti in  causa,  rendendoli  noti  a  tutte  le  parti.
          Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.».