Art. 14 
 
         Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 122 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis.  L'azione  di  nullita'  o  decadenza  di  un   marchio
registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con  il  medesimo
oggetto, i medesimi fatti costitutivi e  fra  le  stesse  parti,  sia
stata pronunciata una  decisione  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi  ai  sensi  dell'articolo  184-quater  o   sia   pendente   un
procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi
dell'articolo 184-bis. 
      4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis,  qualora  l'azione
di nullita' o decadenza di un marchio registrato  sia  esercitata  in
pendenza di un  procedimento  amministrativo,  connesso  per  il  suo
oggetto, il giudice puo' sospendere il relativo  processo.  La  parte
che vi abbia  interesse  deve  chiedere  la  fissazione  della  nuova
udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del
procedimento amministrativo connesso,  ai  sensi  dell'articolo  297,
terzo comma, del codice di procedura civile.». 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Il testo dell'articolo 122 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 122 (Legittimazione all'azione di nullita'  e  di
          decadenza). - 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118,
          comma 4, l'azione diretta ad ottenere la  dichiarazione  di
          decadenza  o  di  nullita'  di  un  titolo  di   proprieta'
          industriale puo' essere esercitata  da  chiunque  vi  abbia
          interesse e promossa d'ufficio dal pubblico  ministero.  In
          deroga all'articolo  70  del  codice  di  procedura  civile
          l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio. 
              2. L'azione diretta ad  ottenere  la  dichiarazione  di
          nullita' di  un  marchio  per  la  sussistenza  di  diritti
          anteriori oppure perche' l'uso  del  marchio  costituirebbe
          violazione di un altrui diritto di  autore,  di  proprieta'
          industriale o altro  diritto  esclusivo  di  terzi,  oppure
          perche' il marchio costituisce violazione  del  diritto  al
          nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del
          marchio e' stata effettuata a nome del non avente  diritto,
          puo' essere esercitata soltanto dal  titolare  dei  diritti
          anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto. 
              3. L'azione diretta ad  ottenere  la  dichiarazione  di
          nullita' di un disegno o modello  per  la  sussistenza  dei
          diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1,  lettere
          d)  ed  e),  oppure  perche'  la  registrazione  e'   stata
          effettuata a nome del non avente diritto oppure perche'  il
          disegno o modello costituisce  utilizzazione  impropria  di
          uno  degli  elementi  elencati  nell'articolo  6-ter  della
          Convenzione di Unione di Parigi  per  la  protezione  della
          proprieta' industriale - testo di Stoccolma del  14  luglio
          1967, ratificata con legge 28 aprile 1976,  n.  424,  o  di
          disegni, emblemi e  stemmi  che  rivestano  un  particolare
          interesse pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente
          esercitata soltanto dal titolare dei  diritti  anteriori  e
          dal suo avente causa o dall'avente diritto  oppure  da  chi
          abbia interesse all'utilizzazione. 
              4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo  di
          proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio  di
          tutti coloro che  risultano  annotati  nel  registro  quali
          aventi diritto in quanto titolari di esso. 
              4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di  un  marchio
          registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con  il
          medesimo oggetto, i medesimi fatti  costitutivi  e  fra  le
          stesse  parti,  sia   stata   pronunciata   una   decisione
          dall'Ufficio  italiano   brevetti   e   marchi   ai   sensi
          dell'articolo 184-quater o  sia  pendente  un  procedimento
          dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  ai  sensi
          dell'articolo 184-bis. 
              4-ter. Fuori dal caso di cui al  comma  4-bis,  qualora
          l'azione di nullita' o decadenza di un  marchio  registrato
          sia   esercitata   in   pendenza   di    un    procedimento
          amministrativo, connesso per il  suo  oggetto,  il  giudice
          puo' sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia
          interesse deve chiedere la fissazione della  nuova  udienza
          entro il termine perentorio di tre mesi  dalla  definizione
          del  procedimento   amministrativo   connesso,   ai   sensi
          dell'articolo 297, terzo comma,  del  codice  di  procedura
          civile. 
              5.  Le  sentenze  che  dichiarano  la  nullita'  o   la
          decadenza di  un  titolo  di  proprieta'  industriale  sono
          annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti
          e marchi. 
              6. Una copia dell'atto introduttivo  di  ogni  giudizio
          civile in materia di titoli di proprieta' industriale  deve
          essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a
          cura di chi promuove il giudizio. 
              7.  Ove  alla  comunicazione  anzidetta  non   si   sia
          provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del
          giudizio, prima di decidere nel merito,  dispone  che  tale
          comunicazione venga effettuata. 
              8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
          brevetti e marchi copia di  ogni  sentenza  in  materia  di
          titoli di proprieta' industriale.».