Art. 14
Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 122 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di un marchio
registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo
oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia
stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un
procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi
dell'articolo 184-bis.
4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione
di nullita' o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in
pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo
oggetto, il giudice puo' sospendere il relativo processo. La parte
che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova
udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del
procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297,
terzo comma, del codice di procedura civile.».
Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 122 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 122 (Legittimazione all'azione di nullita' e di
decadenza). - 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118,
comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia
interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile
l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio.
2. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un marchio per la sussistenza di diritti
anteriori oppure perche' l'uso del marchio costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche' il marchio costituisce violazione del diritto al
nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del
marchio e' stata effettuata a nome del non avente diritto,
puo' essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un disegno o modello per la sussistenza dei
diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettere
d) ed e), oppure perche' la registrazione e' stata
effettuata a nome del non avente diritto oppure perche' il
disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di
uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della
proprieta' industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di
disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare
interesse pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente
esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e
dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di
proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio di
tutti coloro che risultano annotati nel registro quali
aventi diritto in quanto titolari di esso.
4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di un marchio
registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con il
medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le
stesse parti, sia stata pronunciata una decisione
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi
dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento
dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi
dell'articolo 184-bis.
4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora
l'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato
sia esercitata in pendenza di un procedimento
amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice
puo' sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia
interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza
entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione
del procedimento amministrativo connesso, ai sensi
dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura
civile.
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la
decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono
annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio
civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve
essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a
cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia
provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del
giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale
comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di
titoli di proprieta' industriale.».