Art. 15 
 
      Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. Dopo l'articolo 122 del codice della proprieta' industriale,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 122-bis  (Legittimazione  all'azione  di  contraffazione  del
licenziatario). -  1.  Fatte  salve  le  clausole  del  contratto  di
licenza, il licenziatario puo' avviare un'azione  per  contraffazione
di un marchio d'impresa soltanto con il  consenso  del  titolare  del
medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva puo' tuttavia  avviare
una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora,
non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati. 
  2. Il licenziatario puo' intervenire nell'azione per contraffazione
avviata dal titolare del marchio per  ottenere  il  risarcimento  del
danno da lui subito. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai  soggetti
abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.».