Art. 15
Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 122 del codice della proprieta' industriale, e'
inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Legittimazione all'azione di contraffazione del
licenziatario). - 1. Fatte salve le clausole del contratto di
licenza, il licenziatario puo' avviare un'azione per contraffazione
di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del
medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva puo' tuttavia avviare
una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora,
non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
2. Il licenziatario puo' intervenire nell'azione per contraffazione
avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del
danno da lui subito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti
abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.».