Art. 16
Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 135 del codice della proprieta' industriale,
ovunque ricorrano, le parole «delle attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e al comma 1,
le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione del provvedimento» sono soppresse.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 135 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che
respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza,
che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il
riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti
dal presente codice, e' ammesso ricorso alla Commissione
dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti
fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche
delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni,
presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, durano in carica due anni. L'incarico
e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere
aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori
delle universita' e degli istituti superiori e tra i
consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine
aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici
d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa
sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto
deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta,
nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in
attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
categorie di funzionari entro le quali la scelta deve
essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso
decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a
parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti
fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva
del Ministero dello sviluppo economico nella materia della
proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su
richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute
della Commissione in sede consultiva non sono valide se non
sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi
voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».