Art. 17
Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Al codice della proprieta' industriale, l'articolo 136 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere
notificato, a pena di inammissibilita', all'Ufficio italiano brevetti
e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta
giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione
o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui
non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati,
ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.
2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile.
3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o
della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla
comunicazione del domicilio eletto.
5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi
e deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore,
ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della
sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;
e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli
altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio
personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della
procura speciale.
6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta
una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del
comma 5.
7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta
parzialmente soccombente, puo' proporre, nel rispetto di quanto
indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il
provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta
giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.
8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di
procedura civile.».