Art. 18 
 
Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies  nel  decreto
                 legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. Al codice della proprieta'  industriale,  dopo  l'articolo  136,
sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro  il
termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso,
deposita presso gli uffici di cui  all'articolo  147,  e  secondo  le
modalita'  ivi  previste,  o  tramite  invio  alla  segreteria  della
Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,
il  ricorso  con  la  prova  delle  avvenute  notifiche,  copia   del
provvedimento  impugnato,  ove  in  possesso  del  ricorrente,  e   i
documenti di cui intende avvalersi in giudizio. 
  2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del  pagamento  del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti
sono i componenti della Commissione e le controparti, salva  tuttavia
la facolta' del  Presidente  della  Commissione  di  richiedere  agli
interessati un numero maggiore di copie. 
  4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato  e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. 
  5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel  ricorso,
con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un
termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per
il deposito della documentazione di cui intende avvalersi. 
  6. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi  deve  produrre,  mediante
inserimento in  apposito  fascicolo  tenuto  dalla  segreteria  della
Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed
i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in  esso
citati e quelli che ritiene utili per il giudizio. 
  7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu'  delle  parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenire in giudizio, costituendosi in udienza. 
  Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni
alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il  ricorso
nel registro generale e forma il fascicolo  d'ufficio  del  processo,
inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti,  con  gli
atti ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali
dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e  copia  delle
sentenze. 
  2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio
e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo. 
  3. La segreteria  sottopone  al  Presidente  della  Commissione  il
fascicolo del processo appena formato. 
  4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  5.  In  caso  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica   certificata   ovvero   di   mancata   consegna    della
comunicazione per cause imputabili al destinatario, le  comunicazioni
sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso  la  segreteria
della Commissione. 
   Art. 136-quater (Esame preliminare  del  ricorso  e  provvedimenti
presidenziali).  -  1.  Il  Presidente  della   Commissione   esamina
preliminarmente il ricorso e, quando e' manifestamente inammissibile,
lo dichiara con decreto. 
  2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre
la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di  decreto  e
sono soggetti a reclamo  innanzi  alla  Commissione.  Il  reclamo  si
propone con ricorso ed e' notificato alle altre parti nelle forme  di
cui all'articolo 136, entro il termine perentorio  di  trenta  giorni
dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria. 
  4.  Il  reclamante,  nel  termine  perentorio  di  quindici  giorni
dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato  presso  la
segreteria della Commissione dei ricorsi. 
  5. Nei quindici giorni successivi alla  notifica  del  reclamo,  le
altre parti possono presentare memorie. 
  6. Scaduti i  termini,  la  Commissione  decide  immediatamente  il
reclamo in Camera di consiglio. 
  7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita'
del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri  casi  pronuncia
ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i  provvedimenti  per
la prosecuzione del processo. 
  8. In qualunque momento il Presidente della Commissione,  d'ufficio
o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione,
dispone con decreto la riunione  dei  ricorsi  che  hanno  lo  stesso
oggetto o sono fra loro connessi. 
  9. Il collegio, se rileva che la  riunione  dei  processi  connessi
ritarda  o  rende  piu'  gravosa  la  loro  trattazione,  puo',   con
ordinanza, disporne la separazione. 
  10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i  provvedimenti  di
cui ai commi  1,  2  e  3,  il  Presidente  fissa  l'udienza  per  la
trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in  cui
la controversia  richieda  la  trattazione  di  questioni  di  natura
tecnica, puo'  nominare  uno  o  piu'  tecnici  aggregati,  ai  sensi
dell'articolo 135, comma 4. 
   Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di  trattazione).
- 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data
dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della
stessa. 
  2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione  sia  stata
rinviata dal Presidente  in  caso  di  giustificato  impedimento  del
relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti. 
  3. Le parti possono depositare memorie e  documenti  fino  a  venti
giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione. 
  4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui  al  comma  3
ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica. 
   Art.  136-sexies  (Trattazione  della  controversia).  -   1.   La
Commissione  giudica  con  l'intervento  del  Presidente  e  di   due
componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare,
la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano. 
  2. Il relatore espone al collegio i  fatti  e  le  questioni  della
controversia. 
  3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi  influenti  sulla
decisione, essi devono essere contestati alle parti. 
  4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate,  delibera
in Camera di consiglio. 
  5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. 
  6. Fermo restando l'onere della prova  a  carico  delle  parti,  la
Commissione  puo'  chiedere  alle  parti  stesse,  anche   d'ufficio,
chiarimenti. 
  7. La Commissione ha facolta' di disporre i  mezzi  istruttori  che
ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di  ordinare  rinvio  della
decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. 
  8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante  il  corso
dell'istruttoria,  puo'  inoltre  sentire  le  parti  per   eventuali
chiarimenti. 
   Art. 136-septies (Deliberazioni del  collegio  giudicante).  -  1.
Quando  ricorrono  giusti  motivi,  la  deliberazione  in  Camera  di
consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 
  2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni  di
cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non  sono
tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate  solo  ad  alcune
domande. 
  3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e'  incaricato
di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione. 
  4. La sentenza deve contenere: 
    a) l'indicazione della composizione del collegio, delle  parti  e
dei loro difensori, se vi sono; 
    b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo; 
    c) le richieste delle parti; 
    d) la concisa esposizione dei  motivi  in  fatto  e  diritto  che
stanno a fondamento della decisione; 
    e) il dispositivo. 
  5. La sentenza deve inoltre contenere la data  della  deliberazione
ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore. 
  6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in  tutto  o
in parte e dispone i provvedimenti conseguenti. 
  7. La sentenza e' resa pubblica,  nel  testo  integrale  originale,
mediante  deposito  presso  la  segreteria  della  Commissione  entro
sessanta giorni dalla data  della  deliberazione.  Il  segretario  fa
risultare l'avvenuto deposito apponendo  sulla  sentenza  la  propria
firma e la data. 
  8. La sentenza e' notificata alle parti  costituite,  all'indirizzo
di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a  cura  della
segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale. 
  9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma  8
decorrono  i  termini  per  le  impugnazioni  di   cui   all'articolo
136-terdecies. 
  10. Qualora la parte costituita  dimostri  di  non  aver  ricevuto,
senza propria colpa, la notificazione della sentenza,  ai  sensi  del
comma 8, si applicano i termini di impugnazione di  cui  all'articolo
327, primo comma, del codice di procedura civile. 
  11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche
della sentenza, previa corresponsione delle spese. 
   Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del processo). - 1. Il
processo e' sospeso quando e' presentata  querela  di  falso  o  deve
essere decisa in via pregiudiziale una questione  sullo  stato  o  la
capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare
in giudizio. 
  2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro
caso  in  cui  essa  stessa  o  altro  giudice  deve  risolvere   una
controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 
  3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del  ricorso,
si verifica: 
    a) il venir meno, per morte o altre cause,  o  la  perdita  della
capacita' di stare in giudizio di una delle parti o  del  suo  legale
rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; 
    b) la morte, la radiazione o sospensione  dall'albo  di  uno  dei
difensori incaricati a sensi dell'articolo 201. 
  4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di  cui  al
comma 3, lettera b). In ogni  altro  caso  l'interruzione  si  ha  al
momento in cui l'evento e' dichiarato o in  pubblica  udienza  o  per
iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte  a  cui
l'evento si riferisce. 
  5. Se, durante la decorrenza del termine per  la  proposizione  del
ricorso di cui all'articolo 136,  comma  1,  si  verifica  uno  degli
eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine  e'  prorogato  di
sei mesi dal giorno dell'evento. 
  6. La sospensione e' disposta e l'interruzione  e'  dichiarata  dal
Presidente della Commissione con  decreto  o  dalla  Commissione  con
ordinanza. 
  7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso  reclamo  ai  sensi
dell'articolo 136-quater. 
  8. Durante la  sospensione  e  l'interruzione  non  possono  essere
compiuti atti del processo. 
  9. I termini in corso sono interrotti e  ricominciano  a  decorrere
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11. 
  10. Dopo  che  e'  cessata  la  causa  che  ne  ha  determinato  la
sospensione, il processo prosegue se entro  novanta  giorni  da  tale
data viene presentata da una delle parti istanza  di  trattazione  al
Presidente della Commissione,  che  provvede  a  norma  dell'articolo
136-quater. 
  11.  Se  entro  novanta  giorni  da  quando  e'  stata   dichiarata
l'interruzione del processo la parte colpita  dall'evento  o  i  suoi
successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di  trattazione
al  Presidente  della  Commissione,  quest'ultimo  provvede  a  norma
dell'articolo 136-quater. 
   Art. 136-nonies (Estinzione del processo). -  1.  Il  processo  si
estingue per rinuncia al ricorso. 
  2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese  alle  altre
parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla
Commissione con ordinanza non impugnabile. 
  3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle  parti
costituite che abbiano  effettivo  interesse  alla  prosecuzione  del
processo. 
  4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono  sottoscritte
dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai
rispettivi  difensori  e  si  depositano   nella   segreteria   della
Commissione. La regolarita' dei  predetti  atti  e'  accertata  dalla
Commissione. 
  5. Il processo si estingue nei casi in  cui  le  parti  alle  quali
spetta di proseguire, riassumere  o  integrare  il  giudizio  non  vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla  legge
o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge  sia  autorizzata  a
fissarlo. 
  6.  L'estinzione  del  processo  per  inattivita'  delle  parti  e'
rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti. 
  7. Il giudizio si estingue,  in  tutto  o  in  parte,  in  caso  di
sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 
  8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste  dal
presente articolo, e' dichiarata con decreto  del  Presidente  o  con
sentenza  della  Commissione.  Il  provvedimento   presidenziale   e'
reclamabile a norma dell'articolo 136-quater. 
   Art. 136-decies (Procedimento di correzione).  -  1.  Ove  occorra
correggere  omissioni  o  errori  materiali,  la   Commissione   puo'
procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in
Camera di consiglio. 
  2. La correzione si effettua a margine o in calce al  provvedimento
originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta. 
  Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se il ricorrente,
allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed  irreparabile,
chiede l'emanazione di misure  cautelari  che  appaiono,  secondo  le
circostanze, idonee ad assicurare interinalmente  gli  effetti  della
decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia  sull'istanza  con
ordinanza emessa in Camera di consiglio. 
  2. Prima della trattazione della  domanda  cautelare,  in  caso  di
estrema gravita'  e  urgenza,  tale  da  non  consentire  neppure  la
dilazione fino alla data della Camera  di  consiglio,  il  ricorrente
puo', contestualmente alla domanda cautelare o con  separata  istanza
notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione
dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie.  Il  Presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza  di  contraddittorio.
Il decreto e' efficace  sino  alla  pronuncia  del  Collegio,  a  cui
l'istanza cautelare e' sottoposta nella  prima  Camera  di  consiglio
utile. 
  3. In sede di decisione della domanda  cautelare,  la  Commissione,
accertata la completezza del contraddittorio  e  dell'istruttoria  e,
dove  ne  ricorrono  i  presupposti,  sentite  sul  punto  le   parti
costituite, puo' definire il giudizio nel merito. 
  4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La  domanda  di
revoca  o  modificazione  delle  misure  cautelari  concesse   e   la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo
se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. 
  Art.  136-duodecies  (Ottemperanza).  -  1.   Nel   caso   in   cui
l'amministrazione  non  abbia  prestato  ottemperanza   alle   misure
cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente,  la  parte
interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti,
chiedere alla  Commissione  dei  ricorsi  le  opportune  disposizioni
attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri  inerenti  al
giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui  agli  articoli  112  e
seguenti del codice del processo amministrativo. 
  2. La Commissione  dispone  l'esecuzione  dell'ordinanza  cautelare
indicandone le  modalita'  e,  ove  occorra,  il  soggetto  che  deve
provvedere. 
   Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la sentenza  della
Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per  cassazione,
entro il termine di cui all'articolo  325  del  codice  di  procedura
civile, per i motivi di cui ai numeri da 1  a  5  dell'articolo  360,
primo comma, del codice di procedura civile. 
  2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile. 
  3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per revocazione  ai
sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. 
  4. Il termine per il ricorso per revocazione e'  di  trenta  giorni
dalla data della notificazione della sentenza, nei  casi  di  cui  ai
numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile,  e  di
trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi  di  cui
ai numeri 1, 2, 3 e 6  dell'articolo  395  del  codice  di  procedura
civile.».