Art. 18 Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. Al codice della proprieta' industriale, dopo l'articolo 136, sono inseriti i seguenti: «Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalita' ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio. 2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie. 4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. 5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi. 6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio. 7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza. Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo. 3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato. 4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione. Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali). - 1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando e' manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto. 2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed e' notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria. 4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi. 5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie. 6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio. 7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo. 8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. 9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza, disporne la separazione. 10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, puo' nominare uno o piu' tecnici aggregati, ai sensi dell'articolo 135, comma 4. Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di trattazione). - 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della stessa. 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti. 3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione. 4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica. Art. 136-sexies (Trattazione della controversia). - 1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano. 2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia. 3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti. 4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio. 5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. 6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti. 7. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. 8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti. Art. 136-septies (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande. 3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione. 4. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono; b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione; e) il dispositivo. 5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore. 6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti. 7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. 8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale. 9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies. 10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. 11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese. Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del processo). - 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. 2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 201. 4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce. 5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine e' prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento. 6. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza. 7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 136-quater. 8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11. 10. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater. 11. Se entro novanta giorni da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 136-quater. Art. 136-nonies (Estinzione del processo). - 1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile. 3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. 4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla Commissione. 5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo. 6. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti. 7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, e' dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 136-quater. Art. 136-decies (Procedimento di correzione). - 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio. 2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta. Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio. 2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di consiglio utile. 3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito. 4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Art. 136-duodecies (Ottemperanza). - 1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo. 2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile. 3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. 4. Il termine per il ricorso per revocazione e' di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.».