Art. 18
Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies nel decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Al codice della proprieta' industriale, dopo l'articolo 136,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro il
termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso,
deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le
modalita' ivi previste, o tramite invio alla segreteria della
Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i
documenti di cui intende avvalersi in giudizio.
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti
sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia
la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli
interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso,
con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un
termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per
il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante
inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della
Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed
i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso
citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.
7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.
Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni
alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso
nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo,
inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli
atti ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali
dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle
sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio
e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.
3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il
fascicolo del processo appena formato.
4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna della
comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni
sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria
della Commissione.
Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti
presidenziali). - 1. Il Presidente della Commissione esamina
preliminarmente il ricorso e, quando e' manifestamente inammissibile,
lo dichiara con decreto.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre
la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e
sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si
propone con ricorso ed e' notificato alle altre parti nelle forme di
cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.
4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni
dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la
segreteria della Commissione dei ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le
altre parti possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il
reclamo in Camera di consiglio.
7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita'
del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia
ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per
la prosecuzione del processo.
8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio
o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione,
dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso
oggetto o sono fra loro connessi.
9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi
ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con
ordinanza, disporne la separazione.
10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di
cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la
trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui
la controversia richieda la trattazione di questioni di natura
tecnica, puo' nominare uno o piu' tecnici aggregati, ai sensi
dell'articolo 135, comma 4.
Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di trattazione).
- 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data
dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della
stessa.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata
rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del
relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.
3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti
giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.
4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3
ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica.
Art. 136-sexies (Trattazione della controversia). - 1. La
Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due
componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare,
la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano.
2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della
controversia.
3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione, essi devono essere contestati alle parti.
4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera
in Camera di consiglio.
5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la
Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio,
chiarimenti.
7. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi istruttori che
ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di ordinare rinvio della
decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali
chiarimenti.
Art. 136-septies (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1.
Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di
consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono
tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune
domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato
di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e
dei loro difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che
stanno a fondamento della decisione;
e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione
ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o
in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.
7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale,
mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro
sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa
risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria
firma e la data.
8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo
di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della
segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8
decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo
136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto,
senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del
comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo
327, primo comma, del codice di procedura civile.
11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche
della sentenza, previa corresponsione delle spese.
Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del processo). - 1. Il
processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve
essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la
capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare
in giudizio.
2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro
caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una
controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso,
si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della
capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale
rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei
difensori incaricati a sensi dell'articolo 201.
4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al
comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al
momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per
iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui
l'evento si riferisce.
5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del
ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli
eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine e' prorogato di
sei mesi dal giorno dell'evento.
6. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal
Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con
ordinanza.
7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 136-quater.
8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere
compiuti atti del processo.
9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11.
10. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la
sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale
data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al
Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo
136-quater.
11. Se entro novanta giorni da quando e' stata dichiarata
l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi
successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione
al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma
dell'articolo 136-quater.
Art. 136-nonies (Estinzione del processo). - 1. Il processo si
estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre
parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla
Commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti
costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del
processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte
dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai
rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della
Commissione. La regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla
Commissione.
5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali
spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge
o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a
fissarlo.
6. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e'
rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.
7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di
sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal
presente articolo, e' dichiarata con decreto del Presidente o con
sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale e'
reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.
Art. 136-decies (Procedimento di correzione). - 1. Ove occorra
correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo'
procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in
Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento
originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se il ricorrente,
allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile,
chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le
circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in Camera di consiglio.
2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di
estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la
dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente
puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza
notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione
dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui
l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di consiglio
utile.
3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e,
dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti
costituite, puo' definire il giudizio nel merito.
4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La domanda di
revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo
se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Art. 136-duodecies (Ottemperanza). - 1. Nel caso in cui
l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte
interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti,
chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni
attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e
seguenti del codice del processo amministrativo.
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare
indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve
provvedere.
Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la sentenza della
Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per cassazione,
entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura
civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360,
primo comma, del codice di procedura civile.
2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile.
3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per revocazione ai
sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il termine per il ricorso per revocazione e' di trenta giorni
dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai
numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di
trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui
ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura
civile.».