Art. 19 
 
         Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 147 del codice della proprieta'  industriale,  dopo
il comma 3-quater, e' aggiunto il seguente:  «3-quinquies.  Nei  casi
previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha  per  eseguita  lo
stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.». 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 147 (Deposito delle domande e delle  istanze).  -
          1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e  i
          ricorsi  notificati  menzionati  nel  presente  codice,  ad
          eccezione di quanto  previsto  da  convenzioni  ed  accordi
          internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
          e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o   enti   pubblici
          determinati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico. Con decreto dello stesso Ministro, con  rispetto
          delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, sono determinate  le  modalita'  di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito ed entro i successivi  dieci  giorni
          trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  nelle
          forme indicate  nel  decreto,  gli  atti  depositati  e  la
          relativa attestazione. 
              2. Gli uffici o enti abilitati a  ricevere  i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
              3. Non possono, ne' direttamente,  ne'  per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 
              3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare
          o  eleggere  domicilio  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo  per  ricevervi
          tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del
          presente codice. Qualora il richiedente  si  avvalga  delle
          prestazioni di un mandatario, si applicano le  disposizioni
          dell'articolo 201. 
              3-ter.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, nei casi in cui  le  disposizioni
          del presente  codice  prevedono  l'obbligo  di  indicare  o
          eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o  i  loro
          mandatari, se vi siano, devono anche  indicare  il  proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino la data e l'ora dell'invio e  della  ricezione
          delle comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto  delle
          stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
          internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni   a   cui
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma  del
          presente codice sono a carico  dell'interessato,  anche  se
          persona fisica,  qualora  sia  stata  omessa  l'indicazione
          dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   di
          analoga modalita' di comunicazione. 
              3-quater. Ove manchi  l'indicazione  o  l'elezione  del
          domicilio ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,  nonche'  in
          tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
          le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
          dell'atto o di  avviso  del  contenuto  di  esso  nell'albo
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
              3-quinquies. Nei casi previsti al  comma  3-quater,  la
          comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
          stata effettuata l'affissione nell'Albo.».