Art. 19
Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, dopo
il comma 3-quater, e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Nei casi
previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo
stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.».
Note all'art. 19:
- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare
o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi
tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del
presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle
prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni
dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo.».