Art. 2
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 9 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
altri segni non registrabili»;
b) al comma 1, le parole «esclusivamente dalla forma imposta
dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore
sostanziale al prodotto.» sono sostituite dalle seguenti:
«esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura
stessa del prodotto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore
sostanziale al prodotto».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Marchi di forma e altri segni non
registrabili). - 1. Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla
natura stessa del prodotto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto
necessaria per ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un
valore sostanziale al prodotto.».