Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 9 del  codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
altri segni non registrabili»; 
    b) al comma 1, le  parole  «esclusivamente  dalla  forma  imposta
dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che  da'  un  valore
sostanziale   al   prodotto.»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«esclusivamente: 
      a) dalla forma, o altra caratteristica,  imposta  dalla  natura
stessa del prodotto; 
      b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico; 
      c) dalla forma, o  altra  caratteristica,  che  da'  un  valore
sostanziale al prodotto». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il testo dell'articolo 9 del decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Marchi  di   forma   e   altri   segni   non
          registrabili). -  1.  Non  possono  costituire  oggetto  di
          registrazione come marchio  d'impresa  i  segni  costituiti
          esclusivamente: 
                a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla
          natura stessa del prodotto; 
                b) dalla forma, o altra caratteristica, del  prodotto
          necessaria per ottenere un risultato tecnico; 
                c) dalla forma, o altra caratteristica,  che  da'  un
          valore sostanziale al prodotto.».