Art. 2 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 9 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altri segni non registrabili»; b) al comma 1, le parole «esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotto».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Marchi di forma e altri segni non registrabili). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotto.».