Art. 20 Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 156 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);»; b) al comma 1, alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.».
Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta. 2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.».