Art. 20
Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 156 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la
rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b);»;
b) al comma 1, alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione
sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione
sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori
economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della
protezione richiesta.».
Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 156 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1.
La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
della data da cui decorrono gli effetti della domanda in
seguito ad accoglimento di conversione di precedente
domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai
sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i
requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio
e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le
classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di
Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile
1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta
la protezione sono identificati dal richiedente con
chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle
autorita' competenti e agli operatori economici di
determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della
protezione richiesta.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere
unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.».