Art. 20 
 
         Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 156 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la
rappresentazione  del  marchio,  che  soddisfa  i  requisiti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b);»; 
    b) al comma 1, alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione
sono  identificati  dal  richiedente  con  chiarezza   e   precisione
sufficienti a consentire alle autorita' competenti e  agli  operatori
economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della
protezione richiesta.». 
 
          Note all'art. 20: 
 
              - Il testo dell'articolo 156 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio).  -  1.
          La domanda di registrazione di marchio deve contenere: 
                a) l'identificazione del  richiedente  ed  anche  del
          mandatario, se vi sia; 
                b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
          della data da cui decorrono gli effetti  della  domanda  in
          seguito  ad  accoglimento  di  conversione  di   precedente
          domanda comunitaria o di  registrazione  internazionale  ai
          sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per  la
          registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
          ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; 
                c) la rappresentazione del marchio,  che  soddisfa  i
          requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); 
                d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio
          e' destinato a contraddistinguere, raggruppati  secondo  le
          classi della classificazione di cui  all'Accordo  di  Nizza
          sulla classificazione internazionale  dei  prodotti  e  dei
          servizi ai fini della registrazione dei  marchi,  testo  di
          Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27  aprile
          1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta
          la  protezione  sono  identificati  dal   richiedente   con
          chiarezza  e  precisione  sufficienti  a  consentire   alle
          autorita'  competenti  e  agli   operatori   economici   di
          determinare, esclusivamente su tale  base,  l'ambito  della
          protezione richiesta. 
              2. Quando vi sia mandatario, alla domanda  deve  essere
          unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.».