Art. 21 
 
         Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 157 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
di certificazione»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «marchio collettivo» sono  inserite
le seguenti: «o di certificazione»,  le  parole  «deve  unirsi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' allegata» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e all'articolo 11-bis»; 
    c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Il regolamento  d'uso  dei  marchi  collettivi  di  cui
all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: 
        a) il nome del richiedente; 
        b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per  il
quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; 
        c) i soggetti legittimati a rappresentare  l'associazione  di
categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; 
        d) nel caso di associazione di categoria,  le  condizioni  di
ammissione dei membri; 
        e) la rappresentazione del marchio collettivo; 
        f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; 
        g) le eventuali  condizioni  d'uso  del  marchio  collettivo,
nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari; 
        h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo,
ivi comprese, se del caso,  le  eventuali  limitazioni  introdotte  a
seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni
di  origine,  indicazioni   geografiche,   specialita'   tradizionali
garantite, menzioni tradizionali per vini; 
        i)  se  del  caso,  l'autorizzazione   a   diventare   membri
dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11,  comma
4. 
      1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui
all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni: 
        a) il nome del richiedente; 
        b) una dichiarazione attestante che il  richiedente  soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 11-bis; 
        c) la rappresentazione del marchio di certificazione; 
        d)  i  prodotti  o  i  servizi  contemplati  dal  marchio  di
certificazione; 
        e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi  che  devono
essere certificate dal marchio di certificazione; 
        f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche'
le  sanzioni  previste  per  i  casi   di   infrazione   alle   norme
regolamentari; 
        g)  le  persone  legittimate   ad   usare   il   marchio   di
certificazione; 
        h) le  modalita'  di  verifica  delle  caratteristiche  e  di
sorveglianza  dell'uso  del  marchio  di  certificazione   da   parte
dell'organismo di certificazione.». 
 
          Note all'art. 21: 
 
              - Il testo dell'articolo 157 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  157  (Domanda  di   registrazione   di   marchio
          collettivo o di  certificazione).  -  1.  Alla  domanda  di
          registrazione per marchio collettivo o di certificazione e'
          allegata oltre ai documenti di cui all'articolo 156,  commi
          1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e
          all'articolo 11-bis. 
              1-bis. Il regolamento d'uso dei  marchi  collettivi  di
          cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: 
                a) il nome del richiedente; 
                b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo
          per il quale e' stata costituita la  persona  giuridica  di
          diritto pubblico; 
                c)   i   soggetti   legittimati    a    rappresentare
          l'associazione di  categoria  o  la  persona  giuridica  di
          diritto pubblico; 
                d)  nel  caso  di  associazione  di   categoria,   le
          condizioni di ammissione dei membri; 
                e) la rappresentazione del marchio collettivo; 
                f)  i  soggetti  legittimati  ad  usare  il   marchio
          collettivo; 
                g)  le  eventuali  condizioni   d'uso   del   marchio
          collettivo,  nonche'  le   sanzioni   per   le   infrazioni
          regolamentari; 
                h) i prodotti o i  servizi  contemplati  dal  marchio
          collettivo,  ivi  comprese,  se  del  caso,  le   eventuali
          limitazioni introdotte a  seguito  dell'applicazione  della
          normativa  in  materia   di   denominazioni   di   origine,
          indicazioni    geografiche,    specialita'     tradizionali
          garantite, menzioni tradizionali per vini; 
                i) se del caso, l'autorizzazione a  diventare  membri
          dell'associazione titolare del marchio di cui  all'articolo
          11, comma 4. 
              1-ter.   Il   regolamento   d'uso   dei    marchi    di
          certificazione  di  cui  all'articolo  11-bis  contiene  le
          seguenti indicazioni: 
                a) il nome del richiedente; 
                b) una dichiarazione attestante  che  il  richiedente
          soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis; 
                c) la rappresentazione del marchio di certificazione; 
                d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio  di
          certificazione; 
                e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi  che
          devono essere certificate dal marchio di certificazione; 
                f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione,
          nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione  alle
          norme regolamentari; 
                g) le persone legittimate  ad  usare  il  marchio  di
          certificazione; 
                h) le modalita' di verifica delle  caratteristiche  e
          di sorveglianza dell'uso del marchio di  certificazione  da
          parte dell'organismo di certificazione.».