Art. 21
Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 157 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
di certificazione»;
b) al comma 1, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite
le seguenti: «o di certificazione», le parole «deve unirsi» sono
sostituite dalle seguenti: «e' allegata» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e all'articolo 11-bis»;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui
all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il
quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di
categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di
ammissione dei membri;
e) la rappresentazione del marchio collettivo;
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo,
nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo,
ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a
seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni
di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali
garantite, menzioni tradizionali per vini;
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri
dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma
4.
1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui
all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di
certificazione;
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono
essere certificate dal marchio di certificazione;
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche'
le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme
regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di
certificazione;
h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e di
sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte
dell'organismo di certificazione.».
Note all'art. 21:
- Il testo dell'articolo 157 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 157 (Domanda di registrazione di marchio
collettivo o di certificazione). - 1. Alla domanda di
registrazione per marchio collettivo o di certificazione e'
allegata oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi
1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e
all'articolo 11-bis.
1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di
cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo
per il quale e' stata costituita la persona giuridica di
diritto pubblico;
c) i soggetti legittimati a rappresentare
l'associazione di categoria o la persona giuridica di
diritto pubblico;
d) nel caso di associazione di categoria, le
condizioni di ammissione dei membri;
e) la rappresentazione del marchio collettivo;
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio
collettivo;
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio
collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni
regolamentari;
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio
collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali
limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della
normativa in materia di denominazioni di origine,
indicazioni geografiche, specialita' tradizionali
garantite, menzioni tradizionali per vini;
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri
dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo
11, comma 4.
1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di
certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le
seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di
certificazione;
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che
devono essere certificate dal marchio di certificazione;
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione,
nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle
norme regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di
certificazione;
h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e
di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da
parte dell'organismo di certificazione.».