Art. 22
Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 159 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola «comunitario», ovunque ricorra, e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».
Note all'art. 22:
- Il testo dell'articolo 159 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La
domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere
fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere
unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di
trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione
europea o di un marchio dell'Unione europea, presentata ai
sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20
dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive
modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di
trasformazione di una registrazione internazionale,
presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del
Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti
della prima registrazione, ai fini della rinnovazione,
decorrono rispettivamente dalla data di deposito della
domanda di marchio dell'Unione europea o dalla data di
registrazione internazionale.
[5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone,
la domanda di rinnovazione puo' essere fatta da una
soltanto, nell'interesse di tutte.]
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si
riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la
registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i
servizi di cui trattasi.».