Art. 23 
 
         Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 170 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole  «marchi  collettivi»
sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si  tratta  di
marchi di  certificazione»  e  le  parole  «lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti:  «a),  b),  c-bis),  c-ter),  c-quater)  e
c-quinquies)»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di  marchi
collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad  accertare  se
possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente
all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche  del  regolamento
d'uso  acquistano  efficacia  soltanto  a  decorrere  dalla  data  di
iscrizione di tali modifiche nel registro. 
      2-ter.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  esamina   con
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il  motivo
in base al quale e' stata proposta: 
        a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di  marchio
dell'Unione europea; 
        b) un'azione  di  revoca  di  una  registrazione  dell'Unione
europea; 
        c) un'istanza di decadenza  o  nullita'  ad  una  domanda  di
marchio dell'Unione europea; 
        d) un'azione di decadenza di  una  registrazione  dell'Unione
europea.». 
 
          Note all'art. 23: 
 
              - Il testo dell'articolo 170 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 170 (Esame delle domande).  -  1.  L'esame  delle
          domande, delle quali sia stata riconosciuta la  regolarita'
          formale, e' rivolto ad accertare: 
                a)  per  i  marchi:  se  puo'  trovare   applicazione
          l'articolo 11 quando  si  tratta  di  marchi  collettivi  o
          l'articolo  11-bis  quando   si   tratta   di   marchi   di
          certificazione"  e  le  parole  "lettere  a)  e  b)"   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "a),  b),   c-bis),   c-ter),
          c-quater) e c-quinquies); se  la  parola,  figura  o  segno
          possono  essere  registrati  come  marchio  a  norma  degli
          articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma  1,  lettere
          a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3; 
                b) per le invenzioni ed i  modelli  di  utilita'  che
          l'oggetto della domanda  sia  conforme  a  quanto  previsto
          dagli  articoli  45,  50  e  82,  inclusi  i  requisiti  di
          validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
          ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
          di essi risulti assolutamente  evidente  sulla  base  delle
          stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente  oppure
          sia certa alla stregua del notorio; 
                c) per  i  disegni  e  modelli  che  l'oggetto  della
          domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo  31  e
          dell'articolo 33-bis; 
                d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
          previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche'
          l'osservanza delle disposizioni  di  cui  all'articolo  114
          della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto
          dal Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali,  il
          quale  formula   parere   vincolante,   avvalendosi   della
          commissione  di  cui  ai  commi  3-bis   e   seguenti.   La
          Commissione opera osservando le norme di procedura  dettate
          con apposito  regolamento  di  funzionamento.  Al  fine  di
          accertare la permanenza dei requisiti, il  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare  o
          al suo avente causa  il  materiale  di  riproduzione  o  di
          moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; 
                e) per le topografie dei prodotti  a  semiconduttori,
          che l'oggetto della domanda sia conforme a quello  previsto
          dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita'  fino  a
          quando non si sia provveduto  a  disciplinare  l'esame  con
          decreto ministeriale. 
              2. Per i marchi  relativi  a  prodotti  agricoli  ed  a
          quelli  agroalimentari   di   prima   trasformazione,   che
          utilizzano denominazioni geografiche,  l'Ufficio  trasmette
          l'esemplare del marchio ed  ogni  altra  documentazione  al
          Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime
          il parere di competenza entro dieci giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa richiesta. 
              2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso  di
          marchi collettivi o di marchi di certificazione e'  rivolto
          ad   accertare   se   possono   trovare   applicazione   le
          disposizioni previste  rispettivamente  all'articolo  11  e
          all'articolo 11-bis. Le  modifiche  del  regolamento  d'uso
          acquistano efficacia soltanto a  decorrere  dalla  data  di
          iscrizione di tali modifiche nel registro. 
              2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
          precedenza la domanda di marchio ove questa risulti  essere
          il motivo in base al quale e' stata proposta: 
                a) un'opposizione ad una domanda di registrazione  di
          marchio dell'Unione europea; 
                b)  un'azione  di   revoca   di   una   registrazione
          dell'Unione europea; 
                c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una  domanda
          di marchio dell'Unione europea; 
                d)  un'azione  di  decadenza  di  una   registrazione
          dell'Unione europea. 
              3. Qualora  non  si  riscontrino  le  condizioni  sopra
          indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede  ai
          sensi dell'articolo 173, comma 7. 
              3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di  validita'
          previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'
          sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
          e'  espresso  dal  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali  per  mezzo  di  una   Commissione
          consultiva composta da: 
                a) direttore generale  della  competitivita'  per  lo
          sviluppo rurale  del  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, che la presiede; 
                b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
          registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali che,  in  caso  di  impedimento  del
          presidente, ne fa le veci; 
                c)  responsabile  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi,  competente  in  materia  di  privative  per  nuove
          varieta' vegetali; 
                d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti
          e marchi; 
                e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi  e
          registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali; 
                f)  direttore   di   un   Istituto   di   ricerca   e
          sperimentazione  agraria,  designato  dal  Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
              3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis,  lettere  da
          b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente. 
              3-quater. Le funzioni di segretario  della  commissione
          sono  esercitate  dal  funzionario  del   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali di cui  al  comma
          1, lettera e). 
              3-quinquies. La commissione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in  carica  3
          anni e i suoi  componenti  possono  essere  confermati;  la
          partecipazione   avviene   a    titolo    gratuito    senza
          corresponsione di emolumenti  e  al  suo  funzionamento  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              3-sexies. Su richiesta motivata del presidente  possono
          essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
          volta  e  per  l'esame  di  specifiche  questioni,  esperti
          qualificati nella materia. 
              3-septies.  La  commissione,  prima  di  esprimere   il
          proprio parere, puo' sentire, di propria  iniziativa  o  su
          loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti. 
              3-octies. Il parere e'  corredato  con  la  indicazione
          delle sperimentazioni, delle metodologie e delle  ispezioni
          eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli  eventuali
          rilievi ed osservazioni del richiedente. 
              3-nonies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e   forestali,   sono   definite   le
          disposizioni  attuative   del   Codice   della   proprieta'
          industriale  in  materia  di   nuove   varieta'   vegetali,
          comprensive delle disposizioni relative alla nomina  ed  al
          funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.».