Art. 23
Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 170 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «marchi collettivi»
sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si tratta di
marchi di certificazione» e le parole «lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e
c-quinquies)»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi
collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se
possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente
all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento
d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di
iscrizione di tali modifiche nel registro.
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo
in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio
dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione
europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di
marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione
europea.».
Note all'art. 23:
- Il testo dell'articolo 170 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle
domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione
l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o
l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di
certificazione" e le parole "lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "a), b), c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies); se la parola, figura o segno
possono essere registrati come marchio a norma degli
articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere
a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto
dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di
validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle
stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure
sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della
domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e
dell'articolo 33-bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche'
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il
quale formula parere vincolante, avvalendosi della
commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La
Commissione opera osservando le norme di procedura dettate
con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di
accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle
politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o
al suo avente causa il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto
dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a
quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con
decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a
quelli agroalimentari di prima trasformazione, che
utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette
l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime
il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta.
2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di
marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto
ad accertare se possono trovare applicazione le
disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e
all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso
acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di
iscrizione di tali modifiche nel registro.
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere
il motivo in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di
marchio dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione
dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda
di marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione
dell'Unione europea.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra
indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai
sensi dell'articolo 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'
sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
e' espresso dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per mezzo di una Commissione
consultiva composta da:
a) direttore generale della competitivita' per lo
sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che la presiede;
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che, in caso di impedimento del
presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, competente in materia di privative per nuove
varieta' vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
f) direttore di un Istituto di ricerca e
sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da
b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente.
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione
sono esercitate dal funzionario del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma
1, lettera e).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3
anni e i suoi componenti possono essere confermati; la
partecipazione avviene a titolo gratuito senza
corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono
essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti
qualificati nella materia.
3-septies. La commissione, prima di esprimere il
proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su
loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.
3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione
delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni
eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali
rilievi ed osservazioni del richiedente.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono definite le
disposizioni attuative del Codice della proprieta'
industriale in materia di nuove varieta' vegetali,
comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.».