Art. 24 
 
         Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 176 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera a), dopo la parola  «domanda»  e'  inserita  la
seguente: «o»; 
      2) alla lettera b), dopo la parola  «lettere»  e'  inserita  la
seguente: «c),»; 
      3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di nomina,
ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito
ad esso relativa. Se  e'  formulata  riserva,  l'atto  di  nomina  e'
depositato entro il termine perentorio di due  mesi  dalla  data  del
deposito dell'opposizione.»; 
    b) al comma 4: 
      1) alla lettera a) dopo le parole «registrazione  del  marchio»
sono inserite le seguenti: «, della denominazione di origine o  della
indicazione geografica» e la parola «comunitario» e' sostituita dalle
seguenti «dell'Unione europea»; 
      2) alla lettera c), dopo le parole  «brevetti  e  marchi»  sono
aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi  di  cui  all'articolo  177,
comma 1, lettere d-bis) e d-ter)»; 
      3) la lettera d) e' abrogata; 
    c) al comma  5,  le  parole  «c)  e  d)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «c), d), e) ed f), e dall'articolo  14,  comma  1,  lettera
c)-bis». 
 
          Note all'art. 24: 
 
              - Il testo dell'articolo 176 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I  soggetti
          legittimati ai sensi dell'articolo 177  possono  presentare
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione  avverso
          gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a  pena
          di  inammissibilita',  deve  essere  scritta,  motivata   e
          documentata entro il termine perentorio di tre mesi: 
                a) dalla data di  pubblicazione  di  una  domanda  di
          registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo
          170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta  registrabile  in
          base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; 
                b) dalla data di pubblicazione della registrazione di
          un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi
          dell'articolo 179, comma 2; 
                c) dal primo giorno del mese successivo a  quello  in
          cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale
          nella Gazette de l'Organisation Mondiale de  la  Propriete'
          Intellectuelle des Marques Internationales. 
              2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola  domanda
          o registrazione di marchio, e' ricevibile solo  se  redatta
          in  lingua  italiana   e   deve   contenere   a   pena   di
          inammissibilita': 
                a) in relazione al marchio oggetto  dell'opposizione,
          l'identificazione del richiedente,  il  numero  e  la  data
          della domanda o della  registrazione  e  i  prodotti  ed  i
          servizi contro cui e' proposta l'opposizione; 
                b) in relazione al marchio o diritto  dell'opponente,
          l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
          all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), nonche' dei
          prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure
          del diritto di cui all'articolo 8; 
                c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 
                c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto  di
          nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la  dichiarazione  di
          riserva di deposito  ad  esso  relativa.  Se  e'  formulata
          riserva, l'atto di nomina e' depositato  entro  il  termine
          perentorio  di   due   mesi   dalla   data   del   deposito
          dell'opposizione. 
              3.  L'opposizione  si  considera  ritirata  se  non  e'
          comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro  i
          termini e con le modalita' stabiliti  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 226. 
              4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro  il
          termine perentorio di due mesi dalla data di  scadenza  del
          termine  per   il   raggiungimento   di   un   accordo   di
          conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: 
                a)  copia  della  domanda  o   del   certificato   di
          registrazione del marchio, della denominazione di origine o
          della   indicazione   geografica   su   cui    e'    basata
          l'opposizione,  ove  non  si  tratti  di   domande   o   di
          certificati nazionali e, se  del  caso,  la  documentazione
          relativa al diritto di priorita' o di preesistenza  di  cui
          esso  beneficia,  nonche'  la  loro  traduzione  in  lingua
          italiana; nel caso della preesistenza, questa  deve  essere
          gia'  stata  rivendicata  in  relazione  a  domanda  od   a
          registrazione di marchio dell'Unione europea; 
                b)  ogni  altra  documentazione  a  prova  dei  fatti
          addotti; 
                c)  la  documentazione  necessaria  a  dimostrare  la
          legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
          anteriore non  risulti  a  suo  nome  dal  Registro  tenuto
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, ovvero nei casi di
          cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter); 
                d) (abrogata). 
              5.  Con  l'opposizione   possono   farsi   valere   gli
          impedimenti  alla  registrazione   del   marchio   previsti
          dall'articolo 12, comma 1, lettere c),  d),  e)  ed  f),  e
          dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, per tutti o  per
          una parte dei prodotti o  servizi  per  i  quali  e'  stata
          chiesta la registrazione, e la mancanza del  consenso  alla
          registrazione  da  parte  degli  aventi  diritto   di   cui
          all'articolo 8.».