Art. 24
Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 176 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo la parola «domanda» e' inserita la
seguente: «o»;
2) alla lettera b), dopo la parola «lettere» e' inserita la
seguente: «c),»;
3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di nomina,
ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito
ad esso relativa. Se e' formulata riserva, l'atto di nomina e'
depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del
deposito dell'opposizione.»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a) dopo le parole «registrazione del marchio»
sono inserite le seguenti: «, della denominazione di origine o della
indicazione geografica» e la parola «comunitario» e' sostituita dalle
seguenti «dell'Unione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole «brevetti e marchi» sono
aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di cui all'articolo 177,
comma 1, lettere d-bis) e d-ter)»;
3) la lettera d) e' abrogata;
c) al comma 5, le parole «c) e d)» sono sostituite dalle
seguenti: «c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera
c)-bis».
Note all'art. 24:
- Il testo dell'articolo 176 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I soggetti
legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso
gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena
di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e
documentata entro il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di
registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo
170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in
base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di
un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi
dell'articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale
nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete'
Intellectuelle des Marques Internationales.
2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda
o registrazione di marchio, e' ricevibile solo se redatta
in lingua italiana e deve contenere a pena di
inammissibilita':
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione,
l'identificazione del richiedente, il numero e la data
della domanda o della registrazione e i prodotti ed i
servizi contro cui e' proposta l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente,
l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), nonche' dei
prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure
del diritto di cui all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di
nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di
riserva di deposito ad esso relativa. Se e' formulata
riserva, l'atto di nomina e' depositato entro il termine
perentorio di due mesi dalla data del deposito
dell'opposizione.
3. L'opposizione si considera ritirata se non e'
comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i
termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il
termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del
termine per il raggiungimento di un accordo di
conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di
registrazione del marchio, della denominazione di origine o
della indicazione geografica su cui e' basata
l'opposizione, ove non si tratti di domande o di
certificati nazionali e, se del caso, la documentazione
relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui
esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua
italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere
gia' stata rivendicata in relazione a domanda od a
registrazione di marchio dell'Unione europea;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti
addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la
legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, ovvero nei casi di
cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter);
d) (abrogata).
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli
impedimenti alla registrazione del marchio previsti
dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e
dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, per tutti o per
una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata
chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla
registrazione da parte degli aventi diritto di cui
all'articolo 8.».