Art. 25 
 
         Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 177 del codice  della  proprieta'  industriale,  al
comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
    «d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti  da
una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica; 
    d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione  di
una denominazione di origine ovvero di  una  indicazione  geografica,
non    ancora    concessa    al    momento    della     presentazione
dell'opposizione.». 
 
          Note all'art. 25: 
 
              - Il testo dell'articolo 177 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). -  1.  Sono
          legittimati all'opposizione: 
                a) il titolare di un marchio  gia'  registrato  nello
          Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; 
                b) il soggetto che ha depositato nello Stato  domanda
          di registrazione di un marchio in data anteriore  o  avente
          effetto nello Stato  da  data  anteriore  in  forza  di  un
          diritto di priorita' o  di  una  valida  rivendicazione  di
          preesistenza; 
                c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; 
                d) le persone, gli enti  e  le  associazioni  di  cui
          all'articolo 8. 
                d-bis) i soggetti legittimati a  tutelare  i  diritti
          conferiti da una denominazione di  origine  ovvero  da  una
          indicazione geografica; 
                d-ter) il soggetto che ha depositato  la  domanda  di
          protezione di una denominazione di origine  ovvero  di  una
          indicazione geografica,  non  ancora  concessa  al  momento
          della presentazione dell'opposizione.».