Art. 25 Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 177 del codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica; d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.».
Note all'art. 25: - Il testo dell'articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono legittimati all'opposizione: a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8. d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica; d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.».