Art. 25
Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 177 del codice della proprieta' industriale, al
comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da
una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di
una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica,
non ancora concessa al momento della presentazione
dell'opposizione.».
Note all'art. 25:
- Il testo dell'articolo 177 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono
legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda
di registrazione di un marchio in data anteriore o avente
effetto nello Stato da data anteriore in forza di un
diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui
all'articolo 8.
d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti
conferiti da una denominazione di origine ovvero da una
indicazione geografica;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una
indicazione geografica, non ancora concessa al momento
della presentazione dell'opposizione.».