Art. 26 
 
         Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 178 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «nel termine da esso fissato»  sono
inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a trenta giorni e
non prorogabile,»; 
    c) al comma 4, le parole «sia titolare di» sono sostituite  dalle
seguenti: «fondi l'opposizione su un», dopo le parole  «cinque  anni»
sono inserite le seguenti: «dalla data di deposito o di priorita' del
marchio  oggetto  dell'opposizione,»  e,  dopo   le   parole   «fonda
l'opposizione,» sono inserite le seguenti: «nel corso del quinquennio
precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il  marchio
d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In  tal  caso
l'uso effettivo del marchio  dell'Unione  europea  e'  determinato  a
norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del  Parlamento
e  del  Consiglio,  del  14  giugno  2017,  sul  marchio  dell'Unione
europea.»; 
    e) il comma 5 e' abrogato; 
    f) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis.  L'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi,   con   il
provvedimento di cui al comma 7, pone a carico  del  richiedente,  se
soccombente, il rimborso dei diritti  di  opposizione.  Le  spese  di
rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico
della parte soccombente, a domanda, nella misura massima  individuata
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.». 
 
          Note all'art. 26: 
 
              - Il testo dell'articolo 178 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 178 (Esame dell'opposizione e  decisioni).  -  1.
          Entro  due  mesi  dalla  scadenza  del   termine   di   cui
          all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi,  verificate  la  ricevibilita'  e  l'ammissibilita'
          dell'opposizione ai sensi degli articoli 148,  comma  1,  e
          176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente  la
          registrazione  con  l'avviso,  anche  all'opponente,  della
          facolta' di raggiungere un accordo di  conciliazione  entro
          due mesi dalla data  della  comunicazione,  prorogabili  su
          istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto
          dal regolamento di attuazione del presente Codice. 
              2. In assenza di accordo  ai  sensi  del  comma  1,  il
          richiedente che abbia ricevuto  la  documentazione  di  cui
          all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b)  e  c),  puo'
          presentare per  iscritto  le  proprie  deduzioni  entro  il
          termine all'uopo  fissato  dall'Ufficio  e  contestualmente
          presentare istanza di cui al comma 4. 
              3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,  invitare
          le parti a presentare nel termine da esso fissato, in  ogni
          caso non superiore  a  trenta  giorni  e  non  prorogabile,
          ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in  funzione
          delle allegazioni, deduzioni ed  osservazioni  delle  altre
          parti. 
              4. Su istanza del richiedente,  l'opponente  che  fondi
          l'opposizione su un marchio anteriore registrato da  almeno
          cinque anni dalla data  di  deposito  o  di  priorita'  del
          marchio  oggetto  dell'opposizione,  fornisce  i  documenti
          idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto  di  uso
          effettivo, da parte sua  o  con  il  suo  consenso,  per  i
          prodotti e servizi per i quali e' stato  registrato  e  sui
          quali si fonda l'opposizione,  nel  corso  del  quinquennio
          precedente la data di  deposito  o  priorita'  del  marchio
          opposto, o che vi siano i motivi legittimi per  la  mancata
          utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire  entro
          sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
          parte   dell'Ufficio   italiano    brevetti    e    marchi,
          l'opposizione e' respinta. Se l'uso  effettivo  e'  provato
          solo per una parte dei prodotti o servizi per  i  quali  il
          marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai  soli  fini
          dell'esame dell'opposizione, si considera  registrato  solo
          per quella parte di prodotti o servizi. 
              4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in  cui  il
          marchio d'impresa  anteriore  sia  un  marchio  dell'Unione
          europea.  In  tal  caso   l'uso   effettivo   del   marchio
          dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18
          del  regolamento  (UE)  2017/1001  del  Parlamento  e   del
          Consiglio, del 14  giugno  2017,  sul  marchio  dell'Unione
          europea. 
              5. (abrogato). 
              6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
          le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa. 
              7.  Al  termine  del   procedimento   di   opposizione,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
          stessa respingendo la domanda di registrazione in  tutto  o
          in  parte  se  risulta  che  il  marchio  non  puo'  essere
          registrato per la totalita' o per una  parte  soltanto  dei
          prodotti  e  servizi  indicati  nella  domanda;   in   caso
          contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
          internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
          rifiuto  definitivo  parziale  o  totale  ovvero   respinge
          l'opposizione,  dandone  comunicazione   all'Organizzazione
          mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). 
              7-bis. L'Ufficio italiano brevetti  e  marchi,  con  il
          provvedimento  di  cui  al  comma  7,  pone  a  carico  del
          richiedente, se soccombente, il  rimborso  dei  diritti  di
          opposizione. Le spese di rappresentanza  professionale  nel
          procedimento  sono   liquidate   a   carico   della   parte
          soccombente, a domanda, nella  misura  massima  individuata
          con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».