Art. 27 
 
         Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 180 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis)  se  l'opposizione  e'  basata  su  una  domanda   di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una  indicazione
geografica, fino alla protezione;»; 
      2) dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: 
        «e-ter) se e' pendente un procedimento di cancellazione della
denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica
protetta, fino al termine  in  cui  la  decisione  della  Commissione
europea diviene definitiva;»; 
    b) al comma 3, la  parola  «f)»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«e-bis)»; 
    c) il comma 3-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 27: 
 
              - Il testo dell'articolo 180 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).
          - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: 
                a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di
          pervenire  ad  un  accordo  di  conciliazione,   ai   sensi
          dell'articolo 178, comma 1; 
                b) se l'opposizione  e'  basata  su  una  domanda  di
          marchio, fino alla registrazione di tale marchio; 
                c)  se  l'opposizione  e'  basata   su   un   marchio
          internazionale, fino a quando non siano scaduti  i  termini
          per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso
          la registrazione di tale marchio, ovvero si siano  conclusi
          i relativi procedimenti di esame o di opposizione; 
                d) se l'opposizione e' proposta  avverso  un  marchio
          nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni  di
          cui all'articolo  175,  comma  2,  fino  a  quando  si  sia
          concluso il relativo procedimento di riesame; 
                d-bis) se l'opposizione e' basata su una  domanda  di
          protezione di una denominazione di origine  ovvero  di  una
          indicazione geografica, fino alla protezione; 
                e) se e'  pendente  un  giudizio  di  nullita'  o  di
          decadenza del marchio sul quale si  fonda  l'opposizione  o
          relativo alla spettanza del diritto  alla  registrazione  a
          norma dell'articolo 118, fino  al  passaggio  in  giudicato
          della sentenza, laddove  il  richiedente  la  registrazione
          depositi apposita istanza; 
                e-bis) negli altri casi previsti dal  regolamento  di
          attuazione del presente codice. 
                e-ter)   se   e'   pendente   un   procedimento    di
          cancellazione  della  denominazione  di  origine   protetta
          ovvero  della  indicazione  geografica  protetta,  fino  al
          termine in  cui  la  decisione  della  Commissione  europea
          diviene definitiva; 
              2. Su istanza  del  richiedente  la  registrazione,  la
          sospensione di cui al comma  1,  lettera  e),  puo'  essere
          successivamente revocata. 
              3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi  del  comma  1,
          lettere b), c), d) ed e-bis, l'Ufficio italiano brevetti  e
          marchi esamina con precedenza la domanda di  marchio  o  la
          registrazione del marchio internazionale. 
              3-bis. (abrogato).».