Art. 27
Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 180 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione
geografica, fino alla protezione;»;
2) dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
«e-ter) se e' pendente un procedimento di cancellazione della
denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica
protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione
europea diviene definitiva;»;
b) al comma 3, la parola «f)» e' sostituita dalla seguente:
«e-bis)»;
c) il comma 3-bis e' abrogato.
Note all'art. 27:
- Il testo dell'articolo 180 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).
- 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di
pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi
dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di
marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l'opposizione e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini
per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso
la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi
i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio
nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di
cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia
concluso il relativo procedimento di riesame;
d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una
indicazione geografica, fino alla protezione;
e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di
decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o
relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a
norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato
della sentenza, laddove il richiedente la registrazione
depositi apposita istanza;
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice.
e-ter) se e' pendente un procedimento di
cancellazione della denominazione di origine protetta
ovvero della indicazione geografica protetta, fino al
termine in cui la decisione della Commissione europea
diviene definitiva;
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la
sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere
successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d) ed e-bis, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la
registrazione del marchio internazionale.
3-bis. (abrogato).».