Art. 28 Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 181 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata; a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;»; 2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione; e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».
Note all'art. 28: - Il testo dell'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione). - 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata; a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1; c) l'opposizione e' ritirata; d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177. e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione; e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».