Art. 28
Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 181 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la domanda di protezione della denominazione di
origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda
l'opposizione e' ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione
geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e'
cancellata;»;
2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di
opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi
contro cui e' stata fatta opposizione;
e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».
Note all'art. 28:
- Il testo dell'articolo 181 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione).
- 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e'
stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato;
a-bis) la domanda di protezione della denominazione
di origine o della indicazione geografica sulla quale si
fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o
l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda
l'opposizione e' cancellata;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui
all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di
opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione
definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere
legittimato a norma dell'articolo 177.
e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di
opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o
servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».