Art. 28 
 
         Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 181 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) la  domanda  di  protezione  della  denominazione  di
origine  o  della  indicazione  geografica  sulla  quale   si   fonda
l'opposizione e' ritirata o rigettata; 
        a-ter) la denominazione di origine protetta  o  l'indicazione
geografica  protetta  sulla   quale   si   fonda   l'opposizione   e'
cancellata;»; 
      2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
        «e-bis)  la  domanda   o   la   registrazione,   oggetto   di
opposizione, e' stata  limitata  cancellando  i  prodotti  o  servizi
contro cui e' stata fatta opposizione; 
        e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.». 
 
          Note all'art. 28: 
 
              - Il testo dell'articolo 181 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 181 (Estinzione della procedura di  opposizione).
          - 1. La procedura di opposizione si estingue se: 
                a) il marchio sul quale  si  fonda  l'opposizione  e'
          stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza  passata  in
          giudicato; 
                a-bis) la domanda di protezione  della  denominazione
          di origine o della indicazione geografica  sulla  quale  si
          fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata; 
                a-ter)  la  denominazione  di  origine   protetta   o
          l'indicazione geografica  protetta  sulla  quale  si  fonda
          l'opposizione e' cancellata; 
                b)  le  parti  hanno  raggiunto  l'accordo   di   cui
          all'articolo 178, comma 1; 
                c) l'opposizione e' ritirata; 
                d)  la  domanda  o  la  registrazione,   oggetto   di
          opposizione,  e'  ritirata  o   rigettata   con   decisione
          definitiva; 
                e) chi ha  presentato  opposizione  cessa  di  essere
          legittimato a norma dell'articolo 177. 
                e-bis) la domanda  o  la  registrazione,  oggetto  di
          opposizione, e' stata limitata  cancellando  i  prodotti  o
          servizi contro cui e' stata fatta opposizione; 
                e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».