Art. 29 
 
      Inserimento della Sezione II bis nel decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. Dopo l'articolo 184 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) e' inserita la seguente sezione: 
      «Sezione II BIS  DECADENZA  E  NULLITA'  DEI  MARCHI  D'IMPRESA
REGISTRATI»; 
    b) sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1.
Fatta  salva  la  proponibilita'  dell'azione  davanti  all'autorita'
giudiziaria ai sensi dell'articolo 120,  i  soggetti  legittimati  ai
sensi dell'articolo 184-ter possono  presentare  istanza,  scritta  e
motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi  per  l'accertamento
della  decadenza  o  la  dichiarazione  di  nullita'  di  un  marchio
d'impresa registrato. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, la  decadenza  puo'  essere  fatta
valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4,  14,  comma  2,
lettera a) e 24. 
    3. Nei casi di cui al comma  1,  la  nullita'  del  marchio  puo'
essere chiesta per i seguenti motivi: 
      a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in
quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10,  comma
1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b),  c-bis),  c-ter),
c-quater), c-quinquies) e d); 
      b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato  a
causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai  sensi  dell'articolo
12, comma 1, lettere c), d), e) ed f); 
      c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa  e'  stata
presentata dall'agente o dal rappresentante  senza  il  consenso  del
titolare o un giustificato motivo. 
    4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare  una
sola registrazione di marchio, e' ricevibile  se  redatta  in  lingua
italiana e contiene a pena di inammissibilita': 
      a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di
decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero  e
la data di registrazione; 
      b) in relazione al diritto dell'istante,  quando  tale  diritto
sia  requisito  di  legittimazione  attiva  ai  sensi   dell'articolo
184-ter,  l'identificazione  del  marchio,  della  denominazione   di
origine, della indicazione geografica,  della  menzione  tradizionale
per   vino,   della   specialita'   tradizionale   garantita,   della
denominazione di varieta'  vegetale  o  di  altro  diritto  esclusivo
anteriore; 
      c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso  di  cui  al
comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento  a  proprio
nome dell'attestato di registrazione  del  marchio  a  far  data  dal
momento del deposito. 
    5. L'istanza di decadenza o di  nullita'  contiene  altresi',  in
relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o
di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi  contro  cui  e'
proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in  mancanza  di  tale
indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i  prodotti
o i servizi contemplati dal marchio impugnato. 
    6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata  se
non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle  domande
di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita'  stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 226. 
    7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati: 
      a) i documenti a prova dei fatti addotti; 
      b) la documentazione volta a  dimostrare  la  legittimazione  a
presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria; 
      c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo  201,  se  e'  stato
nominato un mandatario. 
    8. L'istanza di decadenza o di nullita'  puo'  essere  presentata
sulla base  di  uno  o  piu'  diritti  anteriori,  a  condizione  che
appartengano tutti allo stesso titolare. 
    9. L'istanza di decadenza o di nullita' e' improcedibile qualora,
su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti  costitutivi
e fra le stesse parti, sia stata  pronunciata  una  decisione  o  sia
pendente un procedimento  dinanzi  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122. 
    10. Fuori dal caso di cui  al  comma  9,  qualora  un'istanza  di
decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano  brevetti
e  marchi  in  pendenza  di   un   procedimento,   amministrativo   o
giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo'
essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia  definito  con
provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata  in
cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere  la  prosecuzione
del procedimento  sospeso,  con  istanza  da  presentare  all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio  di  tre  mesi
dalla inoppugnabilita' del provvedimento  adottato  nel  procedimento
amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato  della  sentenza
che  definisce  il  processo  connesso.   In   caso   contrario,   il
procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue. 
    11.  L'istanza  di  decadenza   o   di   nullita'   e'   altresi'
improcedibile qualora sia stata  presentata  contestualmente  ad  una
domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e  fra
le stesse parti, proposta davanti all'autorita' giudiziaria adita  ai
sensi dell'articolo 122. 
     Art.  184-ter  (Legittimazione  all'istanza   di   decadenza   o
nullita'). - 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza
o di nullita': 
      a) nei casi di cui ai commi 2 e 3,  lettera  a),  dell'articolo
184-bis, qualunque interessato; 
      b) nel caso di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  dell'articolo
184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o  la  persona
autorizzata dalla legge a  esercitare  i  diritti  conferiti  da  una
denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta; 
      c) nel caso di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  dell'articolo
184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato. 
     Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o di  nullita'
e decisioni). - 1. Se la  domanda  di  decadenza  o  di  nullita'  e'
ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e  marchi  invia
una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della  fase  in
contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e  invitando
il titolare del marchio a depositare osservazioni  entro  un  termine
stabilito. Le osservazioni depositate  dalle  parti  sono  comunicate
all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
    2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata  al  titolare
del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullita'  e
qualsiasi documento presentato dal richiedente. 
    3. Nel corso del procedimento di decadenza o  nullita'  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo',  in  ogni  momento,  assegnare  alle
parti  un  termine  per  produrre  ulteriori  documenti  o   svolgere
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti. 
    4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative  allo
stesso marchio, le domande  successive  alla  prima  sono  riunite  a
questa. 
    5. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio
italiano brevetti  e  marchi  se  accoglie  la  domanda,  accerta  la
decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del  marchio  in
tutto o in parte o dispone il trasferimento della  titolarita'  della
registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza  di  cui
all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di  registrazione
internazionale,   l'Ufficio   italiano   brevetti   e   marchi    da'
comunicazione  della  decisione  all'Organizzazione  mondiale   della
proprieta' intellettuale (OMPI). 
    6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento  di
cui al comma 5, pone a carico della  parte  soccombente  il  rimborso
delle spese a  favore  dell'altra  parte  e  ne  liquida  l'ammontare
insieme alle spese di rappresentanza professionale nel  procedimento,
nella misura massima individuata  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
    7. I provvedimenti che accertano la  decadenza  o  dichiarano  la
nullita' della registrazione o  trasferiscono  la  titolarita'  della
registrazione di un marchio sono annotati nel registro. 
     Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti  per  la
dichiarazione di nullita' basata su un marchio  d'impresa  registrato
con  una  data  di  deposito  o  di  priorita'  anteriore  ai   sensi
dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza  del  titolare
del marchio d'impresa posteriore, il titolare del  marchio  d'impresa
anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti
la data di presentazione della domanda di dichiarazione di  nullita',
il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di  uso  effettivo  a
norma dell'articolo 24 per i prodotti o i  servizi  per  i  quali  e'
stato registrato e su cui si  fonda  la  domanda,  o  che  sussistono
motivi legittimi  per  il  suo  mancato  uso,  a  condizione  che  la
procedura di  registrazione  del  marchio  anteriore,  alla  data  di
presentazione della  domanda  di  dichiarazione  di  nullita',  fosse
conclusa da almeno cinque anni. 
    2. Qualora, alla data di deposito  o  di  priorita'  del  marchio
d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il  quale  il
marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di  uso  effettivo,
sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre  alla
prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio e'  stato
oggetto di uso effettivo  nel  corso  del  termine  dei  cinque  anni
precedenti la data di deposito o di  priorita',  o  che  sussistevano
motivi legittimi per il suo mancato uso. 
    3. In mancanza delle prove di cui ai commi  1  e  2,  da  fornire
entro sessanta giorni dalla data  di  comunicazione  dell'istanza  da
parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita'
sulla base di un marchio anteriore e' respinta. 
    4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato conformemente
all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi  per  i
quali e' stato  registrato,  ai  fini  dell'esame  della  domanda  di
nullita' si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o
servizi. 
    5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche  nel
caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In  tal
caso,  l'uso  effettivo  del  marchio  UE  e'  determinato  a   norma
dell'articolo 18  del  regolamento  (UE)  2017/1001,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017. 
    6. L'istanza del titolare del marchio  d'impresa  posteriore  per
ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al
comma  1,  deve  essere  presentata  entro   il   termine   assegnato
dall'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ai  sensi  dell'articolo
184-quater, comma 1. 
     Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti
della decadenza e della nullita'). - 1. La decadenza o  la  nullita',
anche parziale, di una registrazione  di  marchio  ha  efficacia  nei
confronti  di  tutti  quando   sia   dichiarata   con   provvedimento
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile. 
    2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa,  per
tutti o per una parte  di  prodotti  o  servizi,  produce  effetti  a
decorrere dalla data di deposito della domanda  di  decadenza  o,  su
istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e'  maturata  una
delle cause di decadenza. 
    3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa,  per
tutti o per una parte di prodotti  o  servizi,  produce  effetti  fin
dalla data della registrazione. 
     Art. 184-septies (Sospensione  della  procedura  di  nullita'  o
decadenza). - 1. Oltre che nel  caso  di  cui  all'articolo  184-bis,
comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita' e' sospeso: 
      a) se l'istanza di nullita' e' basata su una domanda  anteriore
di  registrazione  di  marchio   d'impresa,   su   una   domanda   di
registrazione di denominazione di origine ovvero su  una  domanda  di
registrazione di  indicazione  geografica,  fino  a  quando  su  tali
domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile; 
      b)  se  l'istanza  di  nullita'  e'  basata   su   un   marchio
internazionale, fino a quando non siano  scaduti  i  termini  per  il
rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione
di tale marchio; 
      c)  se  l'istanza  di  nullita'  e'  basata   su   un   marchio
internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione; 
      d) a  domanda  del  titolare  del  marchio  posteriore,  se  e'
pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio anteriore
sul quale si fonda la domanda di nullita' o relativo  alla  spettanza
del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato  della
decisione; 
      e) a  domanda  del  titolare  del  marchio  posteriore,  se  e'
pendente,  dinanzi  all'Ufficio  italiano  brevetti  e   marchi,   un
procedimento di nullita' o di decadenza  del  marchio  anteriore  sul
quale si fonda l'istanza o relativo alla  spettanza  del  diritto  di
registrazione,   fino   a   che   il   relativo   provvedimento   sia
inoppugnabile; 
      f) a  domanda  del  titolare  del  marchio  posteriore,  se  e'
pendente un procedimento  di  cancellazione  della  denominazione  di
origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla  quale  si
fonda la domanda di nullita', fino al termine  in  cui  la  decisione
della Commissione europea diviene inoppugnabile; 
      g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione  del
presente codice. 
    2. L'istante  puo'  chiedere  la  prosecuzione  del  procedimento
sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita'
del provvedimento adottato nei casi di cui al comma  1,  lettere  a),
c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b),  del
medesimo comma, o dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che
definisce il processo nel caso di cui alla lettera  d)  del  medesimo
comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o
di nullita' si estingue. 
    3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del  comma  1,  lettere
a), b) e  c),  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  esamina  con
precedenza la domanda di  marchio  o  la  registrazione  del  marchio
internazionale su cui si basa l'istanza di nullita'. 
     Art. 184-octies  (Estinzione  della  procedura  di  decadenza  o
nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue: 
      a) se  il  marchio  sul  quale  si  fonda  l'istanza  e'  stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato  o  con
un provvedimento inoppugnabile; 
      b) se la  rinuncia  all'istanza  di  decadenza  o  nullita'  e'
accettata, senza riserve o condizioni,  dalle  parti  costituite  che
potrebbero avere interesse alla prosecuzione; 
      c) se la domanda o la registrazione,  oggetto  dell'istanza  di
decadenza o nullita',  e'  ritirata  o  rigettata  con  provvedimento
inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi; 
      d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui
all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo
184-septies, comma 2, secondo periodo; 
      e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o
della indicazione  geografica  sulla  quale  si  fonda  l'istanza  di
nullita' e' ritirata o rigettata; 
      f) se la denominazione  di  origine  protetta  o  l'indicazione
geografica protetta o la specialita'  tradizionale  garantita,  sulla
quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata; 
      g) se e' venuto meno l'interesse ad agire. 
     Art. 184-nonies (Attuazione ed entrata in vigore della procedura
di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul procedimento di decadenza
o  nullita'  entrano  in  vigore  trenta  giorni  dopo  la  data   di
pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  che
ne stabilisce le modalita' di applicazione. 
     Art. 184-decies (Ricorso). - 1. Il provvedimento  con  il  quale
l'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   dichiara   irricevibile,
inammissibile o estinta la procedura di decadenza o  nullita'  ovvero
accoglie, anche parzialmente, o  respinge  l'istanza,  e'  comunicato
alle parti. 
    2. Contro i provvedimenti di  cui  al  comma  1,  e'  ammesso  il
ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi  dell'articolo
135.».