Art. 3
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 11 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni
di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o
commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto, titolo
quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono
ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facolta'
di concedere in uso a produttori o commercianti.»;
b) al comma 2, dopo le parole «domanda di registrazione», sono
inserite le seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti allegati
alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di cui
all'articolo 185»;
c) al comma 4, dopo le parole «provenienza geografica dei
prodotti o servizi.», e' inserito il seguente periodo: «Qualsiasi
soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in
questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare
membro della associazione di categoria titolare del marchio, purche'
siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Marchio collettivo). - 1. Le persone
giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di
categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi
o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,
titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice
civile, possono ottenere la registrazione di marchi
collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione in
conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma
1-bis; le modificazioni regolamentari devono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui
all'articolo 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese
di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio
collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui
prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in
questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a
diventare membro della associazione di categoria titolare
del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di
cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo
l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e
organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione
del marchio collettivo costituito da nome geografico non
autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino
con la natura di essi.».