Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 11 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e  le  associazioni
di categoria di fabbricanti,  produttori,  prestatori  di  servizi  o
commercianti, escluse le societa' di  cui  al  libro  quinto,  titolo
quinto, capi quinto, sesto e  settimo,  del  codice  civile,  possono
ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la  facolta'
di concedere in uso a produttori o commercianti.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «domanda  di  registrazione»,  sono
inserite  le  seguenti:  «in  conformita'   ai   requisiti   di   cui
all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti  allegati
alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di  cui
all'articolo 185»; 
    c) al  comma  4,  dopo  le  parole  «provenienza  geografica  dei
prodotti o servizi.», e' inserito  il  seguente  periodo:  «Qualsiasi
soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in
questione ha diritto sia a fare uso  del  marchio,  sia  a  diventare
membro della associazione di categoria titolare del marchio,  purche'
siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  11  (Marchio  collettivo).  -  1.   Le   persone
          giuridiche  di  diritto  pubblico  e  le  associazioni   di
          categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi
          o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,
          titolo quinto, capi quinto, sesto  e  settimo,  del  codice
          civile,  possono  ottenere  la  registrazione   di   marchi
          collettivi che hanno la facolta'  di  concedere  in  uso  a
          produttori o commercianti. 
              2.  I  regolamenti   concernenti   l'uso   dei   marchi
          collettivi, i  controlli  e  le  relative  sanzioni  devono
          essere  allegati   alla   domanda   di   registrazione   in
          conformita' ai requisiti di  cui  all'articolo  157,  comma
          1-bis;  le  modificazioni   regolamentari   devono   essere
          comunicate  a  cura  dei  titolari   all'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di  cui
          all'articolo 185. 
              3. Le disposizioni dei commi 1  e  2  sono  applicabili
          anche ai marchi collettivi stranieri registrati  nel  Paese
          di origine. 
              4. In deroga  all'articolo  13,  comma  1,  un  marchio
          collettivo puo' consistere in segni o indicazioni  che  nel
          commercio possono  servire  per  designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui
          prodotti o servizi  provengano  dalla  zona  geografica  in
          questione ha diritto sia a fare  uso  del  marchio,  sia  a
          diventare membro della associazione di  categoria  titolare
          del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di
          cui  al  regolamento.  In  tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi   puo'   rifiutare,    con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio collettivo costituito da  nome  geografico  non
          autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
          del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
          della correttezza professionale. 
              5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte  le  altre
          disposizioni del presente codice in quanto non  contrastino
          con la natura di essi.».