Art. 30 
 
         Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  187,  comma  1,  del  codice   della   proprieta'
industriale,  dopo  la  lettera  f-ter),  e'  aggiunta  la  seguente:
«f-quater) le domande di modifica  al  regolamento  d'uso  di  marchi
collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.». 
 
          Note all'art. 30: 
 
              - Il testo dell'articolo 187 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi  d'impresa).
          - 1. Il  Bollettino  ufficiale  dei  marchi  d'impresa,  da
          pubblicarsi   con   cadenza   almeno   mensile   da   parte
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
          seguenti notizie relative a: 
                a)   domande   ritenute   registrabili    ai    sensi
          dell'articolo 170, comma 1, lettera a),  con  l'indicazione
          dell'eventuale priorita'; 
                b)   domande   conseguenti    alla    richiesta    di
          trasformazione di  marchio  comunitario  con  l'indicazione
          della data di deposito della relativa domanda; 
                c) registrazioni; 
                d)  registrazioni  accompagnate  dall'avviso  di  cui
          all'articolo 179, comma 2; 
                e) rinnovazioni; 
                f) domande di trascrizione  degli  atti  indicati  da
          questo codice e trascrizioni avvenute; 
                f-bis) domande  soggette  ad  opposizione  e  domande
          rifiutate a seguito di opposizione; 
                f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6. 
                f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso
          di marchi collettivi o di marchi  di  certificazione  e  le
          modifiche avvenute. 
              2.  I  dati  identificativi  delle  domande   e   delle
          registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma  1,
          lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri  e  date,  sono
          quelli di cui all'articolo 156. 
              3. Il  Bollettino  ufficiale  e'  corredato  da  indici
          analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici  e  per
          classi.».