Art. 30
Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 187, comma 1, del codice della proprieta'
industriale, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la seguente:
«f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi
collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.».
Note all'art. 30:
- Il testo dell'articolo 187 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa).
- 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi
dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione
dell'eventuale priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di
trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione
della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui
all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da
questo codice e trascrizioni avvenute;
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande
rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.
f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso
di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le
modifiche avvenute.
2. I dati identificativi delle domande e delle
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1,
lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono
quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici
analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per
classi.».