Art. 30 Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 187, comma 1, del codice della proprieta' industriale, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la seguente: «f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.».
Note all'art. 30: - Il testo dell'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa). - 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita'; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute; f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione; f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6. f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute. 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156. 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.».