Art. 31
Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 225, comma 1, del codice della proprieta'
industriale, le parole «delle attivita' produttive», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»
e, dopo le parole «le opposizioni,» sono inserite le seguenti: «le
decadenze e nullita',».
Note all'art. 31:
- Il testo dell'articolo 225 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 225 (Diritti di concessione e di mantenimento). -
1. Per le domande presentate al Ministero dello sviluppo
economico al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta'
industriale, per le concessioni, le opposizioni, le
decadenze e nullita', le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto
il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di
concessione governativa e dei diritti la cui
determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed
all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene
effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia
nella domanda di registrazione internazionale di marchio,
nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo
applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la
protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai
sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata
nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per
il deposito della concessione di un marchio nazionale
ovvero della rinnovazione.».