Art. 31 Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 225, comma 1, del codice della proprieta' industriale, le parole «delle attivita' produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e, dopo le parole «le opposizioni,» sono inserite le seguenti: «le decadenze e nullita',».
Note all'art. 31: - Il testo dell'articolo 225 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 225 (Diritti di concessione e di mantenimento). - 1. Per le domande presentate al Ministero dello sviluppo economico al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le opposizioni, le decadenze e nullita', le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.».