Art. 31 
 
         Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  225,  comma  1,  del  codice   della   proprieta'
industriale,  le  parole  «delle   attivita'   produttive»,   ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»
e, dopo le parole «le opposizioni,» sono inserite  le  seguenti:  «le
decadenze e nullita',». 
 
          Note all'art. 31: 
 
              - Il testo dell'articolo 225 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 225 (Diritti di concessione e di mantenimento). -
          1. Per le domande presentate al  Ministero  dello  sviluppo
          economico al fine dell'ottenimento di titoli di  proprieta'
          industriale,  per  le  concessioni,  le   opposizioni,   le
          decadenze e nullita', le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto
          il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse  di
          concessione   governativa   e   dei    diritti    la    cui
          determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda  ed
          all'intervallo di tempo  al  quale  si  riferiscono,  viene
          effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              2. La tassa  individuale  di  designazione  dell'Italia
          nella domanda di registrazione internazionale  di  marchio,
          nella designazione posteriore  o  nell'istanza  di  rinnovo
          applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la
          protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione
          mondiale della  proprieta'  intellettuale  di  Ginevra,  ai
          sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per  la
          registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
          ratificato con legge 12 marzo  1996,  n.  169,  e'  fissata
          nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per
          il deposito  della  concessione  di  un  marchio  nazionale
          ovvero della rinnovazione.».