Art. 32 
 
         Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 227, del codice della proprieta' industriale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  La  domanda
di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi
precedenti l'ultimo giorno del  mese  di  scadenza  del  decennio  in
corso». 
    c) dopo il comma 8,  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  Se  la
domanda di rinnovazione del marchio o le  relative  tasse  pagate  si
riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o  dei  servizi  per  i
quali il marchio e' registrato, questa e' rinnovata  soltanto  per  i
prodotti o servizi di  cui  trattasi,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti  per
tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il
rinnovo, la registrazione  viene  rinnovata  se  risulta  chiaramente
quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In  mancanza
di altri  criteri,  l'Ufficio  prende  in  considerazione  le  classi
nell'ordine di classificazione.». 
 
          Note all'art. 32: 
 
              - Il testo dell'articolo 227 del decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 227 (Diritti per  il  mantenimento  in  vita  dei
          titoli di proprieta' industriale). -  1.  Tutti  i  diritti
          previsti  per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli   di
          proprieta'     industriale     devono     essere     pagati
          anticipatamente, entro il mese corrispondente a  quello  in
          cui e' stata depositata la domanda,  trascorso  il  periodo
          coperto dal precedente pagamento. 
              1-bis. La  domanda  di  rinnovazione  di  marchio  deve
          essere depositata entro i dodici mesi  precedenti  l'ultimo
          giorno del mese di scadenza del decennio in corso. 
              2. I diritti di mantenimento in  vita  per  i  brevetti
          d'invenzione, i modelli di utilita' e i disegni e  modelli,
          ove gia' maturati alla fine del mese in cui  e'  rilasciato
          l'attestato di concessione oppure maturati  entro  la  fine
          del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi
          dalla fine del mese di detto rilascio. 
              3. I diritti di mantenimento in vita per  le  privative
          di varieta' vegetali  sono  dovuti,  per  la  durata  della
          privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla
          concessione della privativa medesima e devono essere pagati
          anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della
          concessione. 
              4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e
          2, il pagamento e' ammesso  nei  sei  mesi  successivi  con
          l'applicazione di un diritto di mora, il cui  ammontare  e'
          determinato per ciascun diritto di  proprieta'  industriale
          dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Il ritardo nel pagamento che  sia  superiore  a  sei
          mesi  comporta  la  decadenza  del  diritto  di  proprieta'
          industriale. 
              6.  Possono  pagarsi   anticipatamente   piu'   diritti
          annuali. 
              7. Nel caso di cui all'articolo 6,  comma  1,  tutti  i
          soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei  diritti
          di mantenimento. 
              8.  Al  pagamento  dei  diritti  di  mantenimento   dei
          brevetti  europei  validi  in  Italia  dovuti   a   partire
          dall'anno successivo a quello in  cui  la  concessione  del
          brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino dei  brevetti
          europei, si  applicano  gli  stessi  termini  di  pagamento
          previsti per  i  brevetti  nazionali  e  le  norme  di  cui
          all'articolo 230 sulla regolarizzazione. 
              8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio  o  le
          relative tasse pagate si riferiscono soltanto a  una  parte
          dei prodotti o dei  servizi  per  i  quali  il  marchio  e'
          registrato, questa e' rinnovata soltanto per i  prodotti  o
          servizi  di  cui  trattasi,  fatto  salvo  quanto  previsto
          all'articolo  230.  Qualora  le  tasse  versate  non  siano
          sufficienti per tutte le classi di prodotti e  servizi  per
          le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene
          rinnovata se risulta chiaramente quali sono le  classi  cui
          si  riferisce  l'importo  versato.  In  mancanza  di  altri
          criteri,  l'Ufficio  prende  in  considerazione  le  classi
          nell'ordine di classificazione.».