Art. 32
Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 227, del codice della proprieta' industriale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La domanda
di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi
precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in
corso».
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Se la
domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si
riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i
quali il marchio e' registrato, questa e' rinnovata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per
tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il
rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente
quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza
di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi
nell'ordine di classificazione.».
Note all'art. 32:
- Il testo dell'articolo 227 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 227 (Diritti per il mantenimento in vita dei
titoli di proprieta' industriale). - 1. Tutti i diritti
previsti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprieta' industriale devono essere pagati
anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in
cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo
coperto dal precedente pagamento.
1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve
essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo
giorno del mese di scadenza del decennio in corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti
d'invenzione, i modelli di utilita' e i disegni e modelli,
ove gia' maturati alla fine del mese in cui e' rilasciato
l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine
del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi
dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative
di varieta' vegetali sono dovuti, per la durata della
privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla
concessione della privativa medesima e devono essere pagati
anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della
concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e
2, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con
l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e'
determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale
dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei
mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta'
industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti
annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i
soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti
di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei
brevetti europei validi in Italia dovuti a partire
dall'anno successivo a quello in cui la concessione del
brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti
europei, si applicano gli stessi termini di pagamento
previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui
all'articolo 230 sulla regolarizzazione.
8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le
relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte
dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e'
registrato, questa e' rinnovata soltanto per i prodotti o
servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano
sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per
le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene
rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui
si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri
criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi
nell'ordine di classificazione.».