Art. 33 
 
Disposizione transitoria in  materia  di  conversione  del  segno  in
marchio collettivo o in marchio di certificazione. 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i titolari di  marchi  collettivi  nazionali  registrati  ai
sensi  della   normativa   previgente   possono   formulare   domanda
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione  del  segno
in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi  della
nuova disciplina. 
  2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del
regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza  alla  disciplina
in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante. 
  3. Alle istanze di cui al comma  1  si  applicano  le  disposizioni
previste dal  codice  della  proprieta'  industriale  in  materia  di
domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese  le
disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 
  4.  Ferma  restando  la  continuita'  con  il  marchio   collettivo
registrato, ai sensi della normativa previgente,  gli  effetti  della
registrazione  del   nuovo   marchio   decorrono,   ai   fini   della
determinazione della durata di cui all'articolo 15 del  codice  della
proprieta' industriale, dalla data di deposito della domanda  di  cui
al comma 1. 
  5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui  al  comma
1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza  del  termine
ivi previsto. 
  6. I procedimenti istruttori in corso su domande  di  registrazione
di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa  previgente,
sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  I
soggetti  che  hanno  presentato   la   domanda   possono   riavviare
l'istruttoria presentando istanza di  conversione  della  stessa,  in
domanda  di  registrazione  di  marchio  collettivo  o   marchio   di
certificazione, ai sensi della nuova disciplina.  In  tal  caso,  gli
effetti della registrazione del marchio risultante dalla  domanda  di
conversione  decorrono  dalla  data  di  deposito  della  domanda  di
registrazione convertita. In  caso  di  mancata  presentazione  della
domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande
di registrazione  di  marchi  collettivi  nazionali  ai  sensi  della
normativa previgente si considerano ritirate. 
 
          Note all'art. 33: 
 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre, 1972, n.  641  (Disciplina  delle  tasse  sulle
          concessioni  governative)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I  diritti
          esclusivi considerati da questo codice sono  conferiti  con
          la registrazione. 
              2. Gli  effetti  della  prima  registrazione  decorrono
          dalla  data  di  deposito  della  domanda.  Trattandosi  di
          rinnovazione gli effetti di essa decorrono  dalla  data  di
          scadenza della registrazione precedente. 
              3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
          c),  la  registrazione  esplica  effetto  limitatamente  ai
          prodotti o servizi indicati nella registrazione  stessa  ed
          ai prodotti o servizi affini. 
              4. La registrazione dura dieci  anni  a  partire  dalla
          data di deposito della domanda, salvo il caso  di  rinuncia
          del titolare. 
              5. La rinuncia diviene efficace con la sua  annotazione
          nel registro dei marchi di impresa e di  essa  deve  essere
          data notizia nel Bollettino ufficiale.».