Art. 33
Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in
marchio collettivo o in marchio di certificazione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai
sensi della normativa previgente possono formulare domanda
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno
in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della
nuova disciplina.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del
regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina
in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.
3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal codice della proprieta' industriale in materia di
domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le
disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
4. Ferma restando la continuita' con il marchio collettivo
registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della
registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della
determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della
proprieta' industriale, dalla data di deposito della domanda di cui
al comma 1.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma
1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine
ivi previsto.
6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione
di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente,
sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I
soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare
l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in
domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di
certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli
effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di
conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di
registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della
domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande
di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della
normativa previgente si considerano ritirate.
Note all'art. 33:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre, 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I diritti
esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con
la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono
dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di
rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di
scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed
ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla
data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione
nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.».