Art. 33 Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante. 3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal codice della proprieta' industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 4. Ferma restando la continuita' con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della proprieta' industriale, dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1. 5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto. 6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.
Note all'art. 33: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. - Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. 3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. 5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.».