Art. 4
Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 11 del codice della proprieta' industriale, e'
inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o
giuridiche, tra cui istituzioni, autorita' ed organismi accreditati
ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a
garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come
marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attivita'
che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda
di registrazione in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157,
comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate
a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di
origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione
puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono
servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o
servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i
marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre
analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle
amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la
natura di essi.».