Art. 4 
 
      Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. Dopo l'articolo 11 del codice della proprieta'  industriale,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o
giuridiche, tra cui istituzioni, autorita' ed  organismi  accreditati
ai sensi della vigente normativa  in  materia  di  certificazione,  a
garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati  prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come
marchi di certificazione, a condizione che non svolgano  un'attivita'
che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. 
  2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione,  i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla  domanda
di registrazione in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157,
comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere  comunicate
a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
incluse nella raccolta di cui all'articolo 185. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
di certificazione o di garanzia stranieri  registrati  nel  Paese  di
origine. 
  4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione
puo' consistere in segni o  indicazioni  che  nel  commercio  possono
servire per  designare  la  provenienza  geografica  dei  prodotti  o
servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e  marchi
puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i
marchi  richiesti  possano  creare   situazioni   di   ingiustificato
privilegio o comunque  recare  pregiudizio  allo  sviluppo  di  altre
analoghe iniziative nella  regione.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi  ha  facolta'  di  chiedere   al   riguardo   l'avviso   delle
amministrazioni  pubbliche,  categorie   e   organi   interessati   o
competenti. L'avvenuta registrazione del  marchio  di  certificazione
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a  vietare  a
terzi l'uso nel commercio del  nome  stesso,  purche'  quest'uso  sia
conforme ai principi della correttezza professionale. 
  5. I marchi di  certificazione  sono  soggetti  a  tutte  le  altre
disposizioni del presente codice in quanto  non  contrastino  con  la
natura di essi.».