Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 12 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera e),  le  parole  «anche  non  affini,
quando il marchio anteriore goda nella  Comunita',  se  comunitario,»
sono sostituite dalle  seguenti:  «identici,  affini  o  non  affini,
quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea»; 
    b) al comma 1, alla lettera f), la parola: «anche» e'  sostituita
dalle seguenti: «identici, affini o»; 
    c) al comma 2, dopo le parole «marchio collettivo» sono  inserite
le seguenti: «o di certificazione». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Novita'). - 1. Non possono costituire oggetto
          di registrazione come marchio d'impresa i  segni  che  alla
          data del deposito della domanda: 
                a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come
          marchio  o  segno  distintivo   di   prodotti   o   servizi
          fabbricati, messi in commercio  o  prestati  da  altri  per
          prodotti  o  servizi  identici  o  affini,   se   a   causa
          dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
          affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi  un
          rischio di confusione per il pubblico, che puo'  consistere
          anche in un rischio di associazione fra  i  due  segni.  Si
          considera  altresi'  noto   il   marchio   che   ai   sensi
          dell'articolo 6-bis della  Convenzione  di  Parigi  per  la
          protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma
          14 luglio 1967, ratificato con legge  28  aprile  1976,  n.
          424,  sia  notoriamente  conosciuto  presso   il   pubblico
          interessato, anche  in  forza  della  notorieta'  acquisita
          nello Stato attraverso la  promozione  del  marchio.  L'uso
          precedente del segno,  quando  non  importi  notorieta'  di
          esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie  la
          novita', ma il terzo preutente  ha  diritto  di  continuare
          nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita',  nei
          limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione
          del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del
          richiedente o del suo dante causa non e' di  ostacolo  alla
          registrazione; 
                b) siano identici o simili a un segno gia' noto  come
          ditta, denominazione o ragione sociale, insegna  e  nome  a
          dominio  usato  nell'attivita'  economica,  o  altro  segno
          distintivo adottato da altri, se a causa della identita'  o
          somiglianza fra i segni e dell'identita'  o  affinita'  fra
          l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti  o
          servizi  per  i  quali  il  marchio  e'  registrato   possa
          determinarsi un rischio di confusione per il pubblico,  che
          puo' consistere anche in un rischio di associazione  fra  i
          due segni. L'uso precedente del segno, quando  non  importi
          notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente  locale,
          non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da  parte
          del richiedente o del suo dante causa non  e'  di  ostacolo
          alla registrazione; 
                c)  siano  identici  ad  un  marchio  gia'  da  altri
          registrato nello Stato  o  con  efficacia  nello  Stato  in
          seguito a domanda depositata in  data  anteriore  o  avente
          effetto da  data  anteriore  in  forza  di  un  diritto  di
          priorita' o di una valida  rivendicazione  di  preesistenza
          per prodotti o servizi identici; 
                d) siano identici o simili  ad  un  marchio  gia'  da
          altri registrato nello Stato o con efficacia  nello  Stato,
          in seguito a domanda depositata in data anteriore o  avente
          effetto da  data  anteriore  in  forza  di  un  diritto  di
          priorita' o di una valida  rivendicazione  di  preesistenza
          per prodotti o  servizi  identici  o  affini,  se  a  causa
          dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
          affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi  un
          rischio di confusione per il pubblico, che puo'  consistere
          anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
                e) siano identici o simili  ad  un  marchio  gia'  da
          altri registrato nello Stato o con efficacia  nello  Stato,
          in seguito a domanda depositata in data anteriore o  avente
          effetto da  data  anteriore  in  forza  di  un  diritto  di
          priorita' o di una valida  rivendicazione  di  preesistenza
          per prodotti o  servizi  identici,  affini  o  non  affini,
          quando il marchio  anteriore  goda  nell'Unione  europea  o
          nello  Stato,  di  rinomanza  e  quando  l'uso  di   quello
          successivo  senza  giusto  motivo  trarrebbe  indebitamente
          vantaggio dal carattere distintivo o  dalla  rinomanza  del
          segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; 
                f)  siano  identici  o  simili  ad  un  marchio  gia'
          notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis  della
          Convenzione di Parigi per la  protezione  della  proprieta'
          industriale, per prodotti o servizi identici, affini o  non
          affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla  lettera
          e). 
              2. Nei casi di cui alle  lettere  c),  d)  ed  e),  non
          toglie la novita' il marchio anteriore che sia  scaduto  da
          oltre due anni ovvero  tre  se  si  tratta  di  un  marchio
          collettivo  o  di  certificazione  o   possa   considerarsi
          decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24  al  momento
          della  proposizione  della  domanda  o  dell'eccezione   di
          nullita'. 
              3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d)  ed  e),
          le domande anteriori sono assimilate  ai  marchi  anteriori
          registrati,     sotto     riserva     della     conseguente
          registrazione.».