Art. 6
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 14 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero sulla tipologia di marchio»;
b) al comma 1, alla lettera c), il «.» e' sostituito dal «;» e,
dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla
legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato e'
parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia
di cui l'Unione e' parte, relativi alla protezione delle menzioni
tradizionali per i vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente
alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle
specialita' tradizionali garantite o ad accordi internazionali in
materia di cui l'Unione europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro
elementi essenziali una denominazione di varieta' vegetale
precedentemente registrata conformemente alla legislazione
dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui
l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei
diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a queste
ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande
anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione
geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di
indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva
protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o
dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i
diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio
d'impresa posteriore.»;
d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure
ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme
alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del
marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o
del marchio di certificazione.».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o
al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualita' dei prodotti o servizi, ovvero sulla
tipologia di marchio;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
diritto esclusivo di terzi;
c-bis) i segni esclusi dalla registrazione,
conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello
Stato o ad accordi internazionali in materia di cui
l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla
protezione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad
accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte,
relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i
vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa
alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o
ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione
europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei
loro elementi essenziali una denominazione di varieta'
vegetale precedentemente registrata conformemente alla
legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono
parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle
varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono
della stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande
anteriori di protezione di denominazione di origine o di
indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni
di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto
riserva della successiva protezione ed a condizione che la
legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca
alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa
derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio
d'impresa posteriore.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume;
c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle
misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del
marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso
del marchio collettivo o del marchio di certificazione e,
in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio
di certificazione.».