Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 14 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, ovvero sulla tipologia di marchio»; 
    b) al comma 1, alla lettera c), il «.» e' sostituito dal  «;»  e,
dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
      «c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla
legislazione  dell'Unione  europea  o  dello  Stato  o   ad   accordi
internazionali in materia di cui  l'Unione  europea  o  lo  Stato  e'
parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche; 
      c-ter) i segni esclusi dalla registrazione  conformemente  alla
normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in  materia
di cui l'Unione e' parte, relativi  alla  protezione  delle  menzioni
tradizionali per i vini; 
      c-quater) i segni  esclusi  dalla  registrazione  conformemente
alla normativa dell'Unione europea  relativa  alla  protezione  delle
specialita' tradizionali garantite o  ad  accordi  internazionali  in
materia di cui l'Unione europea e' parte; 
      c-quinquies) i segni che  contengono  o  riproducono  nei  loro
elementi  essenziali   una   denominazione   di   varieta'   vegetale
precedentemente   registrata    conformemente    alla    legislazione
dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di  cui
l'Unione europea o lo Stato sono parte,  in  materia  di  tutela  dei
diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a  queste
ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c-bis),  le  domande
anteriori di protezione di denominazione di origine o di  indicazione
geografica, sono  assimilate  alle  denominazioni  di  origine  o  di
indicazioni geografiche  protette,  sotto  riserva  della  successiva
protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea  o
dello Stato conferisca  alla  persona  autorizzata  ad  esercitare  i
diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di  un  marchio
d'impresa posteriore.»; 
    d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) per l'omessa adozione da parte del  titolare  delle  misure
ragionevolmente idonee a prevenire un uso del  marchio  non  conforme
alle condizioni del regolamento d'uso del marchio  collettivo  o  del
marchio di certificazione e, in particolare, dei  controlli  previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del  marchio  collettivo  o
del marchio di certificazione.». 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Liceita'  e  diritti  di  terzi).  -  1.  Non
          possono costituire oggetto di  registrazione  come  marchio
          d'impresa: 
                a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o
          al buon costume; 
                b) i  segni  idonei  ad  ingannare  il  pubblico,  in
          particolare sulla provenienza geografica,  sulla  natura  o
          sulla  qualita'  dei  prodotti  o  servizi,  ovvero   sulla
          tipologia di marchio; 
                c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di  un
          altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
          diritto esclusivo di terzi; 
                c-bis)   i   segni   esclusi   dalla   registrazione,
          conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello
          Stato  o  ad  accordi  internazionali  in  materia  di  cui
          l'Unione  europea  o  lo  Stato  e'  parte,  relativi  alla
          protezione   delle   denominazioni   d'origine   e    delle
          indicazioni geografiche; 
                c-ter)   i   segni   esclusi   dalla    registrazione
          conformemente  alla  normativa  dell'Unione  europea  o  ad
          accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte,
          relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per  i
          vini; 
                c-quater)  i  segni   esclusi   dalla   registrazione
          conformemente alla normativa dell'Unione  europea  relativa
          alla protezione delle specialita' tradizionali garantite  o
          ad  accordi  internazionali  in  materia  di  cui  l'Unione
          europea e' parte; 
                c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei
          loro elementi  essenziali  una  denominazione  di  varieta'
          vegetale  precedentemente  registrata  conformemente   alla
          legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
          internazionali di cui l'Unione  europea  o  lo  Stato  sono
          parte, in materia  di  tutela  dei  diritti  relativi  alle
          varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono
          della stessa specie o di specie apparentate. 
              1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le  domande
          anteriori di protezione di denominazione di  origine  o  di
          indicazione geografica, sono assimilate alle  denominazioni
          di origine o di  indicazioni  geografiche  protette,  sotto
          riserva della successiva protezione ed a condizione che  la
          legislazione dell'Unione europea o dello  Stato  conferisca
          alla persona autorizzata ad esercitare i  diritti  da  essa
          derivanti  il  diritto  di  vietare  l'uso  di  un  marchio
          d'impresa posteriore. 
              2. Il marchio d'impresa decade: 
                a) se sia divenuto idoneo ad indurre  in  inganno  il
          pubblico,  in  particolare  circa  la  natura,  qualita'  o
          provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo  e  del
          contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il  suo
          consenso,  per  i  prodotti  o  servizi  per  i  quali   e'
          registrato; 
                b) se sia divenuto contrario alla  legge,  all'ordine
          pubblico o al buon costume; 
                c) per l'omessa adozione da parte del titolare  delle
          misure  ragionevolmente  idonee  a  prevenire  un  uso  del
          marchio non conforme alle condizioni del regolamento  d'uso
          del marchio collettivo o del marchio di  certificazione  e,
          in particolare, dei controlli previsti  dalle  disposizioni
          regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio
          di certificazione.».