Art. 7 
 
          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  15,  comma  2,  del   codice   della   proprieta'
industriale, al secondo periodo,  la  parola  «dalla»  e'  sostituita
dalle seguenti: «dal giorno successivo alla». 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I  diritti
          esclusivi considerati da questo codice sono  conferiti  con
          la registrazione. 
              2. Gli effetti della prima registrazione decorrono  dal
          giorno successivo alla  data  di  deposito  della  domanda.
          Trattandosi di rinnovazione gli effetti di  essa  decorrono
          dalla data di scadenza della registrazione precedente. 
              3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
          c),  la  registrazione  esplica  effetto  limitatamente  ai
          prodotti o servizi indicati nella registrazione  stessa  ed
          ai prodotti o servizi affini. 
              4. La registrazione dura dieci  anni  a  partire  dalla
          data di deposito della domanda, salvo il caso  di  rinuncia
          del titolare. 
              5. La rinuncia diviene efficace con la sua  annotazione
          nel registro dei marchi di impresa e di  essa  deve  essere
          data notizia nel Bollettino ufficiale.».