Art. 7
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 15, comma 2, del codice della proprieta'
industriale, al secondo periodo, la parola «dalla» e' sostituita
dalle seguenti: «dal giorno successivo alla».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I diritti
esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con
la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dal
giorno successivo alla data di deposito della domanda.
Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono
dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed
ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla
data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione
nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.».