Art. 7 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 15, comma 2, del codice della proprieta' industriale, al secondo periodo, la parola «dalla» e' sostituita dalle seguenti: «dal giorno successivo alla».
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. 3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. 5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.».