Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  18,  comma  1,  del   codice   della   proprieta'
industriale,  le  parole  «decreto  del  Ministro   delle   attivita'
produttive» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico». 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Protezione temporanea). - 1. Entro  i  limiti
          ed alle  condizioni  indicate  nel  comma  2,  puo'  essere
          accordata, mediante decreto del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  una  protezione  temporanea  ai  nuovi   marchi
          apposti  sui  prodotti  o  sui  materiali   inerenti   alla
          prestazione  dei  servizi  che  figurano   in   esposizioni
          nazionali  o  internazionali,  ufficiali  od  ufficialmente
          riconosciute, tenute nel territorio dello Stato  o  in  uno
          Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. 
              2. La protezione temporanea fa  risalire  la  priorita'
          della registrazione, a favore del titolare o del suo avente
          causa,  al  giorno  della  consegna  del  prodotto  o   del
          materiale  inerente  alla  prestazione  del  servizio   per
          l'esposizione, ed ha  effetto  sempre  che  la  domanda  di
          registrazione sia depositata  entro  sei  mesi  dalla  data
          della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei  mesi  dalla
          data di apertura dell'esposizione. 
              3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato  estero,
          se ivi e' stabilito un termine piu' breve,  la  domanda  di
          registrazione deve essere depositata entro questo termine. 
              4. Tra piu' marchi identici o  simili  per  prodotti  o
          servizi identici  o  affini  presentati  per  l'esposizione
          nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per  il
          quale   e'   stata   depositata   prima   la   domanda   di
          registrazione. 
              5. Le date di cui ai commi  2,  3  e  4  devono  essere
          indicate dall'interessato e  menzionate  nell'attestato  di
          registrazione,   previa   la   loro   verifica   da   parte
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».