Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 18, comma 1, del codice della proprieta' industriale, le parole «decreto del Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministero dello sviluppo economico».
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Protezione temporanea). - 1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. 2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione. 3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine. 4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima la domanda di registrazione. 5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».