Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 18, comma 1, del codice della proprieta'
industriale, le parole «decreto del Ministro delle attivita'
produttive» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministero
dello sviluppo economico».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Protezione temporanea). - 1. Entro i limiti
ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo' essere
accordata, mediante decreto del Ministero dello sviluppo
economico, una protezione temporanea ai nuovi marchi
apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla
prestazione dei servizi che figurano in esposizioni
nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente
riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno
Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita'
della registrazione, a favore del titolare o del suo avente
causa, al giorno della consegna del prodotto o del
materiale inerente alla prestazione del servizio per
l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di
registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla
data di apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero,
se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di
registrazione deve essere depositata entro questo termine.
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o
servizi identici o affini presentati per l'esposizione
nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il
quale e' stata depositata prima la domanda di
registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere
indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di
registrazione, previa la loro verifica da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».