Art. 9
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 20 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole «goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno» sono inserite le seguenti: «, anche a
fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,»;
b) al comma 2, dopo le parole «o sulle loro confezioni» sono
inserite le seguenti: «o sugli imballaggi» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «; di apporre il segno su confezioni, imballaggi,
etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o
componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio puo'
essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a
tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio,
quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in
attivita' costituenti violazione del diritto del titolare.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai terzi
di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non
siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure
il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione
europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o
che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto
marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di
protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per
determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato
conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei
prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non
ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel
Paese di destinazione finale.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in
un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato
cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome
generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e'
registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore
dell'opera provvede affinche' la riproduzione del marchio sia,
tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in caso di
opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta
di un marchio registrato.».
Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Diritti conferiti dalla registrazione). - 1.
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o
servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato
per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del
segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere
i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del
marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il
segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli
imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in
commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o
fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di
utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e
nella pubblicita'; di apporre il segno su confezioni,
imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza
o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi
su cui il marchio puo' essere apposto ovvero di offrire,
immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o
esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il
rischio che gli stessi possano essere usati in attivita'
costituenti violazione del diritto del titolare.
2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai
terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale,
prodotti che non siano stati immessi in libera pratica,
quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio
provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e
recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o
che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da
detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino
nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante
il procedimento per determinare l'eventuale violazione del
marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE)
608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti
fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non
ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei
prodotti nel Paese di destinazione finale.
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle
merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il
marchio del produttore o del commerciante da cui abbia
ricevuto i prodotti o le merci.
3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un
dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di
consultazione in formato cartaceo o elettronico da'
l'impressione che esso costituisca il nome generico dei
prodotti o dei servizi per i quali il marchio e'
registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa
l'editore dell'opera provvede affinche' la riproduzione del
marchio sia, tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione
successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata
dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.».