Art. 3 
 
  1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al  numero
dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata,
comunque,  la  presenza  di  un  rappresentante  per  ciascun  gruppo
costituito in almeno un ramo del Parlamento. 
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza  della
Camera di appartenenza di non avere ricoperto ruoli nei  procedimenti
giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati, d'intesa tra  loro,  entro  dieci  giorni  dalla
nomina  dei  suoi  componenti,  convocano  la  Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione; se  nessuno  riporta  tale  maggioranza  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. E' eletto il candidato che  ottiene  il  maggior  numero  di
voti. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si  procede  ai
sensi del comma 4, ultimo periodo.