Art. 5 
 
  1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti,  con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
Ferme restando  le  competenze  dell'autorita'  giudiziaria,  per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario  si  applicano
le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto  previsto
dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresi' l'articolo 203
del codice di procedura penale. 
  3. La Commissione puo' richiedere,  sulle  materie  attinenti  alle
finalita' della presente legge, anche in deroga al divieto  stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale,  copie  di  atti  e
documenti relativi a procedimenti  o  a  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o  altri  organi  inquirenti.   L'autorita'
giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione
di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo  per
ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e
puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno,  l'autorita'
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il
decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura
delle indagini preliminari. 
  4.  La  Commissione  puo'   opporre   motivatamente   all'autorita'
giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che  abbia  apposto  ad
atti e documenti. 
  5. La Commissione puo' ottenere, da  parte  degli  organi  e  degli
uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e  documenti  da
essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti  in  materia  attinente
alle finalita' della presente legge. 
  6. La Commissione individua gli atti e i documenti che  non  devono
essere divulgati,  anche  in  relazione  ad  altre  istruttorie  o  a
inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i
documenti  attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle
indagini preliminari. 
  7.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore   e   parte
processuale nell'ambito del mandato. 
  8. La Commissione puo' richiedere,  nelle  materie  attinenti  alle
finalita' della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie  di
atti  e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste  parlamentari
condotte in Italia. 
  9. La Commissione puo' avvalersi della collaborazione di  agenti  e
ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente  e
delle  altre  collaborazioni  che  ritenga  necessarie.  Il   rifiuto
ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di  documenti
o di consegna di atti, di cui al  presente  articolo,  e'  punito  ai
sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il testo degli articoli 366 e 372 del  Codice  penale
          e' il seguente: 
                «Art. 366 (Rifiuto di uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
                Le stesse pene si applicano a chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
                Le disposizioni precedenti si applicano alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
                Se il colpevole e' un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.» 
                «Art.  372   (Falsa   testimonianza).   -   Chiunque,
          deponendo come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria
          o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
          il vero, ovvero tace, in tutto o  in  parte,  cio'  che  sa
          intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
          reclusione da due a sei anni.». 
              - La legge 3 agosto 2007, n.  124,  reca:  «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto». 
              - Il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
                «Art. 203 (Informatori della  polizia  giudiziaria  e
          dei servizi  di  sicurezza).  -  1.  Il  giudice  non  puo'
          obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          nonche'  il  personale  dipendente  dai  servizi   per   le
          informazioni  e  la  sicurezza  militare  o  democratica  a
          rivelare i nomi dei loro informatori. Se  questi  non  sono
          esaminati come testimoni, le informazioni da  essi  fornite
          non possono essere acquisite ne' utilizzate. 
                1-bis. L'inutilizzabilita'  opera  anche  nelle  fasi
          diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
          interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.». 
              - Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
                «Art. 329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli  atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria,  le  richieste  del  pubblico   ministero   di
          autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
          del giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti
          dal segreto fino a quando l'imputato  non  ne  possa  avere
          conoscenza  e,  comunque,  non  oltre  la  chiusura   delle
          indagini preliminari. 
                2. Quando e' necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 114, consentire, con  decreto  motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso   la
          segreteria del pubblico ministero. 
                3. Anche quando gli atti non sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                  a) l'obbligo del segreto per singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                  b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.». 
              - Il testo  dell'art.  650  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art.    650    (Inosservanza    dei    provvedimenti
          dell'autorita'). - Chiunque non  osserva  un  provvedimento
          legalmente dato dall'autorita' per ragione di  giustizia  o
          di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico  o  d'igiene,  e'
          punito, se il fatto non costituisce un  piu'  grave  reato,
          con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino  a  euro
          206.». 
              - Il testo  dell'art.  326  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata
          di un pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti
          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
                Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica  la
          reclusione fino a un anno. 
                Il pubblico ufficiale o la persona incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.».