Art. 7 
 
  1. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la
Commissione medesima disponga diversamente. 
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite annuo massimo di 50.000 euro e  sono  poste  per  meta'  a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio interno della Camera dei deputati.