Art. 8 
 
  1. La Commissione completa i suoi lavori entro  dodici  mesi  dalla
sua costituzione. 
  2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  di
cui al comma 1, la Commissione presenta  alle  Camere  una  relazione
sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate  relazioni
di minoranza.