IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/426 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2016-2017,
ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recante  norme  per  la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,
n.  661,  recante  regolamento  per  l'attuazione   della   direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni  per   la   sicurezza
dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE) 2016/426   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva
2009/142/CE. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sugli  apparecchi  che
          bruciano carburanti  gassosi  e  che  abroga  la  direttiva
          2009/142/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016,  n.
          L 81. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 2017,
          n.  163  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea -  Legge  di  delegazione  europea  2016  -  2017),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.
          259, cosi' recita: 
              «Art. 7. (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/426 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9
          marzo  2016,  sugli  apparecchi  che  bruciano   carburanti
          gassosi e che abroga la  direttiva  2009/142/CE).  -  1  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le
          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle   Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari,   uno   o   piu'   decreti   legislativi    per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che  bruciano
          carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) aggiornamento delle  disposizioni  della  legge  6
          dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni
          del regolamento (UE)  2016/426,  con  abrogazione  espressa
          delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e
          coordinamento delle residue disposizioni; 
                b) salvaguardia della  possibilita'  di  adeguare  la
          normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non
          riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE)
          2016/426, alle sue eventuali successive modifiche,  nonche'
          agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento
          europeo, con i regolamenti di cui al comma 4; 
                c)  individuazione  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico  e,  per  quanto  di  competenza,  del  Ministero
          dell'interno e dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,
          quali  autorita'  di  vigilanza  del   mercato   ai   sensi
          dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426; 
                d) previsione di  sanzioni  penali  o  amministrative
          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle
          violazioni degli obblighi derivanti  dal  regolamento  (UE)
          2016/426, conformemente alle previsioni  dell'articolo  32,
          comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico e del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i
          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,   dell'economia   e   delle    finanze    e
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dei commi 1
          o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle
          norme regolamentari da modificare, dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  ai  fini  dell'adeguamento
          della  normativa  nazionale  regolamentare  vigente   nelle
          materie non riservate  alla  legge  alle  disposizioni  del
          regolamento (UE) 2016/426, alle  sue  eventuali  successive
          modifiche, nonche' agli atti delegati e di  esecuzione  del
          medesimo regolamento europeo. 
              5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui
          al comma 4 il  Governo  e'  tenuto  a  seguire  i  seguenti
          criteri specifici: 
                a) aggiornamento delle disposizioni  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle  disposizioni
          del regolamento (UE)  2016/426,  con  abrogazione  espressa
          delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e
          coordinamento delle residue disposizioni; 
                b)  individuazione  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico   quale   autorita'    notificante    ai    sensi
          dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426; 
                c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari
          per la  valutazione,  la  notifica  e  il  controllo  degli
          organismi da autorizzare  per  svolgere  compiti  di  parte
          terza  nel  processo  di  valutazione  e   verifica   della
          conformita'  degli  apparecchi  che   bruciano   carburanti
          gassosi ai requisiti essenziali di salute  e  sicurezza  di
          cui agli articoli 5 e 14  del  regolamento  (UE)  2016/426,
          anche al fine di prevedere che tali compiti di  valutazione
          e di controllo  degli  organismi  siano  affidati  mediante
          apposite  convenzioni  non  onerose   all'organismo   unico
          nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99; 
                d) individuazione delle procedure  per  la  vigilanza
          sul  mercato  degli  apparecchi  che  bruciano   carburanti
          gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426; 
                e) previsione di disposizioni in tema di  proventi  e
          tariffe  per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          regolamento  (UE)  2016/426,  conformemente  al   comma   4
          dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              - La legge 6 dicembre  1971,  n.  1083  (Norme  per  la
          sicurezza dell'impiego del gas combustibile) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          novembre 1996, n. 661 (Regolamento per  l'attuazione  della
          direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a  gas)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.
          302, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/426 si veda nelle note alle premesse.