Art. 2 Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse; 2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.»; b) all'articolo 3: 1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse; 2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426. Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.»; c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. 2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonche', per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008. 3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008. 4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonche' delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilita' di revisione. 5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.»; d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro. 2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformita', ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. 3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro. 4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro. 5. Il distributore e' ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la conformita' ai requisiti del regolamento risulti modificata. 6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. 7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio competente per territorio.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. Tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. - Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.». - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3. I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. - Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno. Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426. Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.».