Art. 2
Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083
1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e
le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento
europeo.»;
b) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'interno»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati
secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le
installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle
specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di
un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli
accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano
applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme
armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi
accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di
conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento
(UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25
ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e
adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa
nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla
legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue
eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di
esecuzione del medesimo regolamento europeo.»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza generale sull'applicazione
della presente legge e' demandata al Ministero dello sviluppo
economico, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o
avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed
istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in
conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93.
2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i
relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato
di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo
degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione
europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito
delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle
Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonche',
per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici
tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in
conformita' al regolamento (CE) 765/2008.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo
alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento
(CE) 765/2008.
4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonche'
delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori
di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed
i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati
secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la
possibilita' di revisione.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al
comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di
controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi
o un accessorio di tale apparecchio e' in tutto o in parte non
rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'interno.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante, l'importatore o il
distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia
carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme
ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del
regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.
2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei
limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che
immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un
accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali
di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando
l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformita', ovvero in
violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9
dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del
regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un
apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale
apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico
dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a
quindicimila euro.
4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle
autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento
(UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro a cinquantamila euro.
5. Il distributore e' ritenuto un fabbricante, soggetto agli
obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento
(UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio
con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio
o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la conformita'
ai requisiti del regolamento risulti modificata.
6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge
diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente
articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio competente per
territorio.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. Tutti i materiali, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico
ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole
specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della
sicurezza.
- Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi
che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si
applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. I materiali, le installazioni e gli impianti
alimentati con gas combustibile per uso domestico e
l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli,
realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza
pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in
tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano
effettuati secondo le regole della buona tecnica per la
sicurezza.
- Le predette norme sono approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno.
Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano
effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i
materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in
conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione
di normazione europea o di un organismo di normazione di
uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli
Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio
economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma
trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni
cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e
per i relativi accessori si applicano i requisiti
essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli
articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di
adeguamento della normativa nazionale regolamentare
vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue
eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati
e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.».