Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative
l. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente
decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o
irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui
all'articolo 135 del codice penale.
3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza
delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. Nei casi previsti dal comma l, l'autorita' giudiziaria dispone
senza ritardo la trasmissione all'autorita' amministrativa competente
degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o
estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico
ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
6. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 4.
Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla
legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili.
7. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di un anno dalla ricezione degli atti.
8. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta,
oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in quanto compatibili. Il pagamento determina l'estinzione del
procedimento.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 135 del codice penale cosi'
recita:
«Art. 135. (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva.».
- Il testo degli articoli 129 e 667 del codice di
procedura penale cosi' recita:
«Art. 129. (Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio
con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.»
«Art. 667. (Dubbio sull'identita' fisica della persona
detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
della persona arrestata per esecuzione di pena o perche'
evasa mentre scontava una condanna, il giudice
dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile
alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia
giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina
immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane
incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a
procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di
persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a
norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico
ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a
quando non provvede il giudice competente, al quale gli
atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per
altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita'
giudiziaria procedente.».
- Il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
- Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
- Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».