Art. 2 
 
Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115 
 
  1. All'articolo 91, comma 1, lettera  a),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n.  115,  le  parole  «l'indagato,  l'imputato  o»  sono
soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le  seguenti:
«con sentenza definitiva». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 91 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  91  (L).  (Esclusione  dal  patrocinio).  -   1.
          L'ammissione al patrocinio e' esclusa: 
                a) per il condannato con sentenza definitiva di reati
          commessi in  violazione  delle  norme  per  la  repressione
          dell'evasione in materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul
          valore aggiunto; 
                b) se il richiedente  e'  assistito  da  piu'  di  un
          difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano
          a partire dal momento in  cui  la  persona  alla  quale  il
          beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore  di
          fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.».