Art. 2 Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. All'articolo 91, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «l'indagato, l'imputato o» sono soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le seguenti: «con sentenza definitiva».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 91 (L). (Esclusione dal patrocinio). - 1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa: a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.».